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Regolamento 6 agosto 2008, n. 44/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 2 ottobre 2007, n.47/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2004, n.28 “Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing”).

Bollettino Ufficiale n. 27, parte prima, dell' 8 agosto 2008

Art. 30
1. Il comma 2 dell’articolo 101 del d.p.g.r. 47/R/2007 è così sostituito:
2. L’obbligo di applicazione del decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visibilità degli edifici provati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento delle barriere architettoniche) non esonera dall’osservanza dei regolamenti edilizi comunali e di ogni disposizione attuativa della legge regionale 9 settembre 1991, n. 47 (Norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche), da ultimo modificata dalla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1, se più adeguati al superamento delle barriere architettoniche.
”.

Note del Redattore:

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Articolo abrogato con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 31/R , art. 7; il testo dell'articolo è stato trasposto, con adeguamento del termine, nei nuovi commi 2 ter) e 2 quater) dell'articolo 104 del d.p.g.r. 47/2007 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.