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Regolamento 6 agosto 2008, n. 44/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 2 ottobre 2007, n.47/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2004, n.28 “Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing”).

Bollettino Ufficiale n. 27, parte prima, dell' 8 agosto 2008

Art. 29
- (Sostituzione dell’articolo 85 del d.p.g.r. 47/R/2007 )
1. L’articolo 85 del d.p.g.r. 47/R/2007 è sostituito dal seguente:
Art. 85
Percorso formativo per estetista
1. La qualifica di estetista si acquisisce secondo le seguenti modalità:
a) superamento di un esame teorico – pratico, ai fini dell’acquisizione della qualifica professionale di base, a seguito della frequenza ad un corso di formazione biennale della durata di novecento ore annuali; lo standard minimo del percorso è specificato nell’allegato F;
b) per i soggetti già in possesso della qualifica professionale di cui alla lettera a) che intendono e-sercitare l’attività come lavoratore autonomo è necessario il superamento di un esame teorico – pratico, a seguito, alternativamente, dello svolgimento di:
1) percorso formativo di novecento ore, il cui standard minimo è specificato nell’allegato G;
2) attività lavorativa, in qualità di dipendente, della durata di un anno presso un esercizio di estetica.
2. La qualifica di estetista si acquisisce, altresì:
a) al termine di un periodo di apprendistato presso un esercizio di estetica della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria;
b) ai fini dell’esercizio dell’attività come lavoratore autonomo ovvero in forma imprenditoriale, mediante entrambe le seguenti condizioni:
1) la frequenza di un corso di formazione teorica della durata di trecento ore;
2) il superamento di un esame teorico - pratico che si effettua al termine di un anno lavorativo in qualità di dipendente a tempo pieno.
3. L’attività di lavoro di cui al numero 2) della lettera b) del comma 1 e al numero 2) della lettera b) del comma 2 può essere svolta come collaboratore familiare o socio presso un’impresa di estetista.
4. Per accedere al corso di cui al comma 1, lettera a) occorre, alternativamente:
a) aver conseguito il diploma di scuola secondaria di primo ciclo ed aver assolto l’obbligo di istruzione di cui all’articolo 1, comma 622 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposi-zioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “legge finanziaria 2007”);
b) conseguimento di licenza elementare, assolvimento dell’obbligo di istruzione ai sensi della normativa anteriore alla legge 296/2006 ed esperienza lavorativa triennale.
5. Ai fini dell’accesso al corso di cui al comma 1, lettera a), a coloro che hanno assolto l’obbligo di istruzione sono riconosciuti eventuali crediti formativi secondo le modalità e procedure previste dalle disposizioni attuative della l.r. 32/2000
”.

Note del Redattore:

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Articolo abrogato con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 31/R , art. 7; il testo dell'articolo è stato trasposto, con adeguamento del termine, nei nuovi commi 2 ter) e 2 quater) dell'articolo 104 del d.p.g.r. 47/2007 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.