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Regolamento 6 agosto 2008, n. 44/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 2 ottobre 2007, n.47/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2004, n.28 “Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing”).

Bollettino Ufficiale n. 27, parte prima, dell' 8 agosto 2008

Art. 28
- (Inserimento del capo 0I nel titolo V del d.p.g.r. 47/R/2007 )
1. All’inizio del titolo V del d.p.g.r. 47/R/2007 è inserito il seguente capo 0I:
Capo 0I
(Requisiti dei percorsi formativi)
Art. 84 bis
(Requisiti dei percorsi formativi)
1. Le qualifiche rilasciate dalla Regione ai sensi del presente regolamento rispettano gli eventuali standard definiti a livello nazionale ai sensi della lettera c) del comma 1 dell’articolo 142 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59) da ultimo modificato dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Le qualifiche rilasciate da altre regioni per l’esercizio delle attività di estetica o di tatuaggio e piercing sono riconosciute dalla Regione Toscana previa verifica della corrispondenza dei percorsi e dei contenuti formativi a quanto stabilito dal presente regolamento.
3. In difetto del riconoscimento ai sensi del comma 2, le competenze acquisite tramite percorsi formativi effettuati in altre regioni per l’esercizio delle attività di estetica o di tatuaggio e piercing co-stituiscono crediti formativi in ingresso secondo le modalità e procedure previste dalle disposizioni attuative della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione To-scana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro) da ultimo modificata dalla legge regionale 27 luglio 2007, n. 40.
”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 31/R , art. 7; il testo dell'articolo è stato trasposto, con adeguamento del termine, nei nuovi commi 2 ter) e 2 quater) dell'articolo 104 del d.p.g.r. 47/2007 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.