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Regolamento 6 agosto 2008, n. 44/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 2 ottobre 2007, n.47/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2004, n.28 “Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing”).

Bollettino Ufficiale n. 27, parte prima, dell' 8 agosto 2008

Art. 26
1. L’alinea del comma 1 dell’articolo 73 del d.p.g.r. 47/R/2007 è così sostituita:
1. Per i monili di primo inserimento da applicare immediatamente dopo la perforazione della cute, l’operatore utilizza esclusivamente monili o pre-orecchini di cui all’articolo 72, acquistati in confezione singola monouso sulla quale sono indicati
:”.
2. Il comma 3 dell’articolo 73 è così sostituito:
3. Per i monili di primo inserimento da applicare immediatamente dopo la perforazione della cute con tecniche diverse da quelle di cui all’articolo 72, l’operatore utilizza esclusivamente monili o pre-orecchini sterilizzati e confezionati ai sensi dell’articolo 64 e del numero 1), della lettera c) del comma 1 dell’articolo 58.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 31/R , art. 7; il testo dell'articolo è stato trasposto, con adeguamento del termine, nei nuovi commi 2 ter) e 2 quater) dell'articolo 104 del d.p.g.r. 47/2007 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.