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Regolamento 6 agosto 2008, n. 44/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 2 ottobre 2007, n.47/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2004, n.28 “Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing”).

Bollettino Ufficiale n. 27, parte prima, dell' 8 agosto 2008

Art. 25
1. Nel comma 1 dell’articolo 67 del d.p.g.r. 47/R/2007:
a) nella lettera b) la parola “
percentuale
” è soppressa;
b) nella lettera c) la parola “
anallergicità
” è sostituita dalla parola “
sterilità
”;
c) la lettera d) è abrogata.
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 67 è aggiunto il seguente comma 1 bis:
1 bis. I componenti dei pigmenti osservano la risoluzione del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa AP(2003)2 del 19 giugno 2003 (Resolution on tattoos and permanent make-up), nelle parti non disciplinate da normative dell’Unione europea o italiana attuativa.
”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 31/R , art. 7; il testo dell'articolo è stato trasposto, con adeguamento del termine, nei nuovi commi 2 ter) e 2 quater) dell'articolo 104 del d.p.g.r. 47/2007 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.