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Regolamento 6 agosto 2008, n. 44/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 2 ottobre 2007, n.47/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2004, n.28 “Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing”).

Bollettino Ufficiale n. 27, parte prima, dell' 8 agosto 2008

Art. 13
1. Nel comma 1 dell’articolo 17 del d.p.g.r. 47/R/2007 dopo la parola “
cabina
” sono aggiunte le parole “
o di uno spazio
”.
2. Dopo il comma 4 dell’articolo 17 è inserito il seguente comma 4 bis:
4 bis. In alternativa a quanto disposto dalla lettera a) del comma 4, il lavello può essere collocato, alternativamente:
a) in uno spazio esterno di pertinenza dell’esercizio;
b) in altro spazio interno all’esercizio ad esclusione delle cabine e degli spazi di attesa per la clientela.
”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 31/R , art. 7; il testo dell'articolo è stato trasposto, con adeguamento del termine, nei nuovi commi 2 ter) e 2 quater) dell'articolo 104 del d.p.g.r. 47/2007 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.