Menù di navigazione

Regolamento 30 luglio 2008, n. 41/R

Modifiche al Decreto del Presidente della Giunta regionale 1 agosto 2006, n. 40/R “Regolamento di attuazione del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari e del regolamento (CE) n. 835/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale”.

Bollettino Ufficiale n. 27, parte prima dell' 8 agosto 2008

Art.1
- Modifica dell’articolo 7 del d.p.g.r. 40/R/2006
1. Il comma 7 dell’articolo 7 del decreto del presidente della Giunta regionale 1 agosto 2006, n.40/R/2006 (Regolamento di attuazione del regolamento (CE) n.852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari e del regolamento (CE) n.853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale) è sostituito dal seguente:
7. I titolari di stabilimenti che intendono effettuare modifiche strutturali e/o impiantistiche, variare la tipologia produttiva o avviare un'attività diversa da quella riconosciuta, devono inoltrare al comune una domanda di aggiornamento del provvedimento di riconoscimento, per la quale si procede come indicato ai commi da 2 a 6 ed all’allegato A della deliberazione della Giunta regionale n.371/2002 (Approvazione dello schema di protocollo d'intesa tra Regione Toscana ed A.N.C.I. Federsanità relativo alle procedure per il rilascio di autorizzazioni e/o riconoscimenti comunitari di competenza dei Comuni.)
2. Dopo il comma 7 dell’articolo 7 del d.p.g.r. 40/R/2006 è inserito il seguente:
7 bis. In caso di variazione della titolarità o della ragione sociale, senza che venga apportata alcuna delle modifiche o delle variazioni indicate al comma 7, i titolari comunicano la variazione intervenuta al comune competente, che, effettuata la voltura, provvede ad inviarla alla Regione ed all’azienda USL.
1.
2.
Art. 2
- Modifica dell’articolo 9 del d.p.g.r. 40/R/2006
1. Al comma 1 dell’articolo 9 del d.p.g.r. 40/R/2006, le parole “
entro e non oltre il 30 giugno 2009
” sono sostituite dalle parole “
entro e non oltre il 31 dicembre 2008
”.
1.
Art.3
- Modifica dell’articolo 10 del d.p.g.r..40/R/2006
1. Al comma 2, lettera a) dell’articolo 10 del d.p.g.r. 40/R/2006, le parole “
fino ad un massimo di 500 capi l’anno
” sono sostituite dalle parole “
fino ad un massimo di 10.000 capi l’anno
”.
2. Al comma 2, lettera b) dell’articolo 10 del d.p.g.r..40/R/2006, le parole “
nell’ambito dello stesso comune o dei comuni limitrofi
” sono sostituite dalle parole “
nell'ambito della stessa provincia o delle province limitrofe
”.
1.
2.
Art.4
- Sostituzione dell’articolo 12 del d.p.g.r..40/R/2006
1. L’articolo 12 del d.p.g.r. 40/R/2006 è sostituito dal seguente:
Art. 12
Procedura di registrazione
1. I titolari di stabilimenti ed i soggetti che svolgono le attività di cui all’articolo 10 inviano al comune una dichiarazione di inizio attività attestante il possesso dei requisiti previsti dal regolamento (CE) 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo all’igiene dei prodotti alimentari, corredata dalla documentazione prevista dal comune; le attività possono essere avviate dalla data di ricevimento della dichiarazione.
2. Entro trenta giorni dal ricevimento della dichiarazione di cui al comma 1, il comune, in caso di
accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare l'attività ed i suoi effetti alla normativa vigente entro un termine fissato dal comune, in ogni caso non inferiore a trenta giorni .
3. Il comune trasmette la dichiarazione di inizio attività all'azienda USL, che effettua la registrazione nell'anagrafe con le modalità di cui all' articolo 15.
4. Sono fatte salve le ulteriori disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n.241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
1.
Art.5
- Sostituzione dell’articolo 14 del d.p.g.r. .40/R/2006
1. L’articolo 14 del d.p.g.r. 40/R/2006 è sostituito dal seguente:
Art.14
Sopralluogo di verifica
1.Nei casi di cui all’articolo 12 e 13, comma 2, l’azienda USL può effettuare un sopralluogo di verifica presso la sede operativa dell’attività entro trenta giorni dal ricevimento della dichiarazione di cui all’articolo 12, comma 1 o della comunicazione di cui all’articolo 13, comma 1, al fine di verificarne la conformità ai requisiti generali e specifici previsti dal reg. (CE) 852/2004.
2. Qualora, nell’esercizio dell’attività di cui al comma 1, l’azienda USL accerti la mancata conformità ai requisiti previsti dal regolamento (CE) 852/2004 e la non conformità riscontrata non sia tale da rappresentare un pericolo per la sicurezza degli alimenti, comunica al titolare l’esito del sopralluogo, assegnando un termine per l’adozione delle misure correttive eventualmente necessarie.
3. Qualora le non conformità rilevate siano tali da rappresentare un rischio anche potenziale per la sicurezza degli alimenti, l’azienda USL notifica l’esito del sopralluogo al titolare ed al comune, il quale adotta un provvedimento motivato di divieto di iniziare o proseguire l’attività, salvo che il titolare provveda a conformare la stessa ai requisiti di cui al comma 1.
1.
Art. 6
- Sostituzione dell’articolo 18 del d.p.g.r. 40/R/2006
1. L’articolo 18 del d.p.g.r. 40/R/2006 è sostituito dal seguente:
Art. 18
Informatizzazione delle procedure
1. Al fine di favorire la semplificazione delle procedure di cui presente regolamento, nonché modalità omogenee di svolgimento dei rapporti tra comuni e aziende USL su tutto il territorio regionale, la trasmissione tra comuni, aziende USL e Regione delle domande, delle dichiarazioni, dei relativi allegati e delle eventuali richieste di integrazione, nonché dei pareri e dei provvedimenti di cui agli articoli 7, 8, 9, 12, 13 e 14 del presente regolamento, avviene di regola tramite il sistema regionale di cooperazione applicativa e la piattaforma rete degli sportelli unici delle attività produttive.
1 bis. Tutte le comunicazioni tra i soggetti previsti dal comma 1 si conformano, con graduazione differenziata in relazione alla specificità dei singoli settori, alle disposizioni previste dalla legge regionale 26 gennaio 2004, n.1 (Promozione dell’amministrazione elettronica e della società dell’informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della Rete telematica regionale toscana) secondo modelli operativi appositamente definiti.
1.
Art. 7
- Modifica dell’allegato A del d.p.g.r. 40/R/2006
1. Il punto 6 dell’allegato A) del d.p.g.r. 40/R/2006 è sostituito dal seguente:
Tipo di dichiarazione di inizio attività:
a) DIA ai sensi dell’articolo 12 comma 1.
2. Il punto 7 dell’allegato A) del d.p.g.r. 40/R/2006 è abrogato.
1.
2.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.