Menù di navigazione

Regolamento 27 maggio 2008, n. 30/R

Regolamento di attuazione del Capo VII della legge regionale 13 Luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Bollettino Ufficiale n. 17, parte prima, del 30 maggio 2008

PARTE III
- DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 49
- Disposizioni di indirizzo e coordinamento
1. La Giunta regionale, al fine di assicurare il coordinamento e l’omogeneo comportamento degli uffici nell’esercizio dell’attività contrattuale, può adottare con propria deliberazione apposite direttive.
Art. 50
- Disposizione transitoria
Art. 51
- Abrogazioni
1. Sono abrogati:
a) il decreto del Presidente della Giunta regionale 5 settembre 2001, n. 45/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 8 marzo 2001, n. 12 "Disciplina dell'attività contrattuale regionale”);
b) il decreto del Presidente della Giunta regionale 7 gennaio 2003, n. 4/R (Modifiche al regolamento di attuazione della legge regionale 8 marzo 2001, n. 12 “Disciplina dell'attività contrattuale regionale”, emanato con d.p.g.r. 5 settembre 2001, n. 45/R).
Art. 52
- Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima sostituito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 2, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo aggiunto con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima inserito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 13, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera aggiunta con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera abrogata con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 17.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 18.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 20.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 21.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Numero così sostituito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 21.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 21.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 22, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 18.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 23.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 24.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Periodo aggiunto con con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettere aggiunte con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 17.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 19.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 20.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 21.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.