Regolamento 27 maggio 2008, n. 30/R
Regolamento di attuazione del Capo VII della legge regionale 13 Luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).
Bollettino Ufficiale n. 17, parte prima, del 30 maggio 2008
Art. 8
- Aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso
1. Quando la gara è aggiudicata con il criterio del prezzo più basso, l’offerta può essere formulata in termini di ribasso sull’importo a base di gara, di minor prezzo complessivo oppure di offerta a prezzi unitari.
2. Quando l’offerta è a prezzi unitari, la stessa è formulata su un modulo, predisposto dall’Amministrazione, contenente le voci relative alle varie categorie oggetto dell’appalto e le relative quantità, sul quale l’impresa deve indicare i singoli prezzi unitari, il prezzo complessivo e il conseguente ribasso percentuale.
3. Il presidente di gara, in seduta pubblica, letto ad alta voce il prezzo complessivo offerto da ciascun concorrente ed il conseguente ribasso, procede all’aggiudicazione provvisoria in base al ribasso percentuale indicato in lettere, che rimane fisso ed invariabile.
3 bis. Qualora si renda necessario procedere, ai sensi dell’articolo 86, comma 1, del d.lgs. 163/2006, alla verifica di congruità dell’offerta il presidente di gara sospende la seduta pubblica e ne dà comunicazione al dirigente responsabile del contratto, che procede alla verifica delle giustificazioni presentate dai concorrenti ai sensi dell'articolo 87 (38) del d.lgs. 163/2006 avvalendosi del responsabile unico del procedimento o degli uffici o organismi tecnici dell’amministrazione ovvero di una apposita commissione nominata ai sensi dell’articolo 88 (39) del d.lgs. 163/2006. (5)
3 ter. Il dirigente responsabile del contratto procede ai sensi di quanto previsto al comma 3 bis qualora ritenga di procedere alla verifica di congruità ai sensi dell’articolo 86, comma 3, del d.lgs. 163/2006.(5)
4. L’Amministrazione, prima dell’aggiudicazione definitiva, procede alla verifica dei conteggi presentati dall’aggiudicatario, tenendo per validi ed immutabili i prezzi unitari e alla correzione del prezzo complessivo ove si riscontrino errori di calcolo.
5. In caso di discordanza fra il prezzo complessivo risultante dalla verifica e quello dipendente dal ribasso percentuale offerto, tutti i prezzi unitari sono corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza. I prezzi unitari offerti, eventualmente corretti, costituiscono l’elenco prezzi unitari contrattuali.
6. In caso di discordanza fra il prezzo o il ribasso percentuale indicato in lettere e quello indicato in cifre prevale l’indicazione in lettere.
7. In presenza di offerte identiche si procede al sorteggio.
Note del Redattore:
Comma prima sostituito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 2, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 1.
Articolo prima inserito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 13, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 12.
Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 22, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 18.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.