Regolamento 27 maggio 2008, n. 30/R
Regolamento di attuazione del Capo VII della legge regionale 13 Luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).
Bollettino Ufficiale n. 17, parte prima, del 30 maggio 2008
Art. 41
- Repertorio e registrazione degli atti
1. Presso l’ufficiale rogante è tenuto il repertorio previsto dalla legge sull’imposta di registro.
2. Nel repertorio sono annotati giornalmente, senza spazi in bianco né interlinee e per ordine di numero, tutti gli atti ricevuti dall’ufficiale rogante e gli atti stipulati dalle strutture regionali da registrarsi a termine fisso secondo le disposizioni vigenti.
3. Il repertorio contiene per ciascuna colonna:
a) il numero progressivo;
b) la data dell’atto;
c) la natura dell’atto ricevuto;
d) le generalità o denominazione delle parti con relativa residenza, domicilio o sede legale;
e) l’indicazione dell’oggetto dell’atto ed il relativo importo;
f) l’annotazione degli estremi di registrazione e dell’imposta pagata;
g) eventuali osservazioni.
4. L’ufficiale rogante non è tenuto a dare visione del repertorio, né copia, certificato od estratto se non a chi è autorizzato dalla legge o dall’autorità giudiziaria avanti alla quale verta un giudizio.
5. Il repertorio è soggetto quadrimestralmente al controllo previsto dalla normativa sull’imposta di registro.
6. Ogni atto ricevuto dall’ufficiale rogante riporta, sulla prima pagina in alto a sinistra il numero di repertorio attribuito.
7. Il dirigente regionale che pone in essere un atto da registrarsi a termine fisso richiede all’ufficiale rogante, contestualmente alla stipula, l’annotazione dell’atto nel repertorio depositando un originale dello stesso e comunica, successivamente, gli estremi dell’avvenuta registrazione. In tal caso la responsabilità derivante dalla omessa o ritardata registrazione è a carico del dirigente stesso.
8. L’ufficiale rogante è responsabile della regolare tenuta del repertorio.
Note del Redattore:
Comma prima sostituito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 2, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 1.
Articolo prima inserito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 13, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 12.
Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 22, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 18.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.