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Regolamento 27 maggio 2008, n. 30/R

Regolamento di attuazione del Capo VII della legge regionale 13 Luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Bollettino Ufficiale n. 17, parte prima, del 30 maggio 2008

Art. 27
- Tipologie di spesa eseguibili in economia
1. Le spese di forniture e di servizi che possono essere acquisite in economia, in ragione delle specifiche esigenze della Giunta regionale, sono le seguenti:
a) spese per la manutenzione di locali ed aree in uso all’Amministrazione che non configurino contratti di lavori, compreso l’acquisto o la locazione di beni e materiali; spese per segnaletica, cartellonistica e simili;
b) servizi di pulizia, derattizzazione, disinfestazione dei locali in uso all’Amministrazione compreso l’acquisto dei materiali occorrenti; spese per l’acquisto di materiale igienico-sanitario e di pronto soccorso;
c) spese per l’acquisto di generi di cancelleria, di materiale per disegno; spese per l’acquisto di carta, modulistica e stampati;
d) spese di gestione d’ufficio compreso quelle di interpretariato, di traduzione, trascrizione e riproduzione di atti, documenti, manifesti, registri e simili;
e) spese per l’acquisto, rilegatura di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere ed abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione nonché per la realizzazione, l’acquisizione o collegamento a banche dati o reti di pubbliche amministrazioni;
f) spese di tipografia, legatoria, litografia e stampa in genere compreso l’acquisto, locazione, manutenzione e riparazione dei macchinari e delle attrezzature occorrenti; spese per produzione e realizzazione di materiale grafico e editoriale;
g) spese per servizi aerofotogrammetrici, cartografici, topografici e simili, nel limite di importo di 100.000 Euro; (20)

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R, art. 16.

h) spese per rilevazioni ed elaborazioni statistiche;
i) spese per l’acquisto, locazione, manutenzione e riparazione di mobili e arredi vari, fotoriproduttori, strumenti vari, macchine e attrezzature diverse d’ufficio;
j) spese per l’acquisto o locazione di strumenti informatici nonché per l’acquisto e lo sviluppo di programmi informatici, e del relativo materiale accessorio, ivi comprese le spese di manutenzione e riparazione degli strumenti e dei sistemi stessi;
k) spese per acquisto, locazione, produzione e realizzazione di mezzi e materiali audiovisivi e fotografici, ovvero di materiale divulgativo;
l) spese per trasporti, traslochi, noli, spedizioni, imballaggi, magazzinaggio e facchinaggio;
m) spese postali, telefoniche, telegrafiche, telefax, di trasmissione dati ed altre inerenti il servizio di comunicazione;
n) spese per l’acquisto, riparazione, manutenzione, locazione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto per gli uffici regionali, compreso l’acquisto di carburanti, lubrificanti, materiale di consumo, di ricambio ed accessori;
o) spese per le attrezzature, di proprietà dell’Amministrazione, occorrenti per il funzionamento di bar e mensa interni ai locali dell’Amministrazione regionale;
o bis) spese per lo smaltimento di beni mobili regionali dichiarati fuori uso;(21)

Lettera aggiunta con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R, art. 16.

p) spese per la divulgazione dei bandi di gara, di concorso o altre pubblicazioni o comunicazioni che devono essere rese per legge o regolamento a mezzo stampa o altri mezzi d’informazione;
q) spese per le attività di promozione, diffusione e informazione di piani, programmi, progetti e iniziative dell’Amministrazione regionale, nonché di strumenti di incentivazione e di sostegno, nonché per acquisto di spazi pubblicitari;
r) spese di rappresentanza e di cerimoniale compreso quelle per l’acquisto di coppe, medaglie, diplomi, bandiere e altri oggetti per premi e benemerenze;
s) spese connesse con l’organizzazione e la partecipazione, lo svolgimento di corsi di formazione del personale regionale, di concorsi, convegni, congressi, conferenze, riunioni, cerimonie, mostre, altre manifestazioni e iniziative comunque nell’interesse dell’amministrazione regionale, ivi compreso la locazione per breve periodo di locali, anche con idonee attrezzature;
t) spese per l’acquisto, l’addestramento, la cura e il sostentamento di animali, allevati per l’assolvimento di compiti istituzionali dell’Amministrazione regionale;
u) spese per la prevenzione e sicurezza sul lavoro e per la protezione civile;
v) spese assicurative obbligatorie per legge;
w) spese per la fornitura di divise ed effetti di vestiario al personale avente diritto;
x) spese per l’acquisizione dei servizi di cui alle categorie 8, 9, 11, 12 e 13 dell’Allegato IIA al d.lgs. 163/2006 nel limite di importo di 100.000,00 euro, ad esclusione dei servizi di cui agli articoli 91, comma 2, del d.lgs. 163/2006 e all’articolo 252 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»), di importo pari o superiore a quello previsto all’articolo 267, comma 10, del d.p.r. 207/201;(50)

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R, art. 15.

y bis) spese, nel limite di importo di 100.000,00 euro, per:
1) l’affidamento dei compiti di supporto alle attività del responsabile del procedimento di cui all’articolo 261, comma 5, e all’articolo 273, comma 2, del d.p.r. 207/2010;
2) l’affidamento della progettazione di cui all’articolo 300, comma 2, lettera b) del d.p.r. 207/2010;
3) l’affidamento dell’incarico di direttore dell’esecuzione di cui all’articolo 300, comma 4, del d.p.r. 207/2010;
4) l’affidamento degli incarichi di verifica di conformità per forniture e servizi di cui all’articolo 120, comma 2 bis, del d.lgs. 163/2006;
5) servizi di verifica di progetti di cui all’articolo 48 del d.p.r. 207/2010;
y ter) spese per acquisto di servizi tecnico-scientifici a supporto dell’attività fitosanitaria regionale;
y quater) spese per acquisto o locazione di beni e servizi per la gestione del laboratorio di diagnostica fitopatologica;
y quinquies) spese per acquisto di beni e servizi per l’attività di monitoraggio delle fitopatie nell'ambito delle colture agrarie e delle foreste e spese per la gestione dei relativi dati;
y sexies) spese per la manutenzione della rete di rilevamento agrometeorologico e per la gestione dei centri di saggio per i fitofarmaci;
y septies) spese per l’acquisto e la manutenzione delle attrezzature e degli strumenti necessari alla conservazione di sementi e per i servizi connessi al funzionamento della Banca regionale del germoplasma;
y octies) spese per acquisto di servizi, strumentazione, mezzi tecnici e materiale di consumo per lo svolgimento di attività di sperimentazione e di collaudo di carattere agronomico. (51)

Lettere aggiunte con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R, art. 15.

2. Il ricorso all’acquisizione in economia è ammesso nel limite di importo di cui all’Sito esternoarticolo 28 comma 1 lettera b) del d.lgs.163/2006 ovvero nel limite di importo indicato al comma 1 per la specifica tipologia.
3. Il ricorso all’acquisizione in economia è altresì consentito, nelle ipotesi di cui all’articolo 125 comma 10 secondo capoverso Sito esternodel d.lgs. 163/2006 , per qualsiasi tipologia di spesa, nel limite di importo di cui all’Sito esternoarticolo 28 comma 1 lettera b) del d.lgs.163/2006 .

Note del Redattore:

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 1.

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Comma prima sostituito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 2, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 1.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 3.

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Nota soppressa.

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Comma inserito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 5.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 6.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 7.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 8.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Articolo aggiunto con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 10.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 11.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 12.

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Articolo prima inserito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 13, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 12.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 14.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 14.

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 15.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 15.

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Comma inserito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 15.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 16.

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Lettera aggiunta con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 16.

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Lettera abrogata con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 16.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 17.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 18.

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Nota soppressa.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 20.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 21.

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Numero così sostituito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 21.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 21.

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Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 22, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 18.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 23.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 24.

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Parole inserite con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 1.

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Comma inserito con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 1.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 2.

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Articolo abrogato con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 3.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 4.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 5.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 5.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 6.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 6.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 7.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 7.

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Comma inserito con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 8.

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Parole inserite con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 9.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 10.

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Periodo aggiunto con con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 11.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 13.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 14.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 15.

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Lettere aggiunte con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 15.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 16.

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Articolo abrogato con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 17.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 19.

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Articolo abrogato con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 20.

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Articolo abrogato con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 21.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.