Regolamento 27 maggio 2008, n. 30/R
Regolamento di attuazione del Capo VII della legge regionale 13 Luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).
Bollettino Ufficiale n. 17, parte prima, del 30 maggio 2008
Art. 23
- Avviso e pubblicità
1. Per l’affidamento di un contratto escluso, il dirigente responsabile del contratto predispone un avviso per acquisire da parte degli operatori economici le manifestazioni d’interesse ad essere invitati alla procedura.
2. L’avviso indica l’oggetto e l’importo stimato del contratto, il criterio di aggiudicazione, la durata o il termine di esecuzione del contratto, i requisiti generali e di idoneità professionale previsti dagli articoli 38 e 39 del d.lgs.163/2006 , nonché gli eventuali requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria richiesti all’affidatario del contratto ed il nominativo del responsabile unico del procedimento.
3. L’avviso è pubblicato sul profilo di committente, sul sito dell’Osservatorio regionale e sul BURT e prevede un termine per la ricezione delle manifestazioni di interesse non inferiore a quindici giorni dalla data della sua pubblicazione sul profilo di committente. (15)
3 bis. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento è pubblicato con le modalità previste dal comma 3 e dal d.lgs. 163/2006.(16)
4. In relazione alla natura e all’importo del contratto, il dirigente responsabile può prevedere ulteriori forme di pubblicità.
5. Per gli affidamenti di importo inferiore a 20.000 euro il dirigente può procedere ad affidamento diretto.
Note del Redattore:
Comma prima sostituito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 2, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 1.
Articolo prima inserito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 13, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 12.
Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 22, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 18.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.