Menù di navigazione

Regolamento 25 febbraio 2008, n. 12/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 9 febbraio 2005, n. 29/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 14 della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 “Norme per il trasporto pubblico locale.

Bollettino Ufficiale n. 7, parte prima, del 29 febbraio 2008



IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto l’Sito esternoarticolo 121 della Costituzione , quarto comma, così come modificato dall’Sito esternoarticolo 1 della Legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 ;

Visti gli articoli 34, 42, comma 2, e 66, comma 3, dello Statuto;

Vista la legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 "Norme per il trasporto pubblico locale” e successive modiche e integrazioni, e in particolare l’art. 14 “Servizi di trasporto pubblico autorizzati”;

Visto il proprio decreto 9 febbraio 2005, n. 29/R (Regolamento di attuazione dell’art. 14 della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 “Norme per il trasporto pubblico”) e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la preliminare decisione della Giunta regionale 10 settembre 2007, n. 19 adottata previa acquisizione del parere del Comitato Tecnico della Programmazione e delle competenti strutture di cui all’articolo 29 della legge regionale n. 44/2003 ;

Acquisito il parere favorevole del Consiglio delle Autonomie locali espresso nella seduta del 5 ottobre 2007;

Acquisito il parere favorevole con raccomandazione espresso dalla 6^ Commissione consiliare nella seduta del 4 ottobre 2007;

Dato atto dell’accoglimento della suddetta raccomandazione espressa dalla 6^ Commissione consiliare;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 11 febbraio 2008, n. 87, che approva il Regolamento recante “Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 9 febbraio 2005, n.29/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 14 della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 “Norme per il trasporto pubblico locale”);

EMANA

il seguente Regolamento:

Art. 1
- Modifiche all’art. 3 del d.p.g.r. n. 29/R/2005
1. Il comma 1 dell’articolo 3 del regolamento emanato con decreto del presidente della Giunta regionale 9 febbraio 2005, n.29/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 14 della legge regionale 31 luglio 1998, n.42 “Norme per il trasporto pubblico locale”) è sostituito dal seguente:
1. La domanda di autorizzazione allo svolgimento dei servizi di cui all’articolo 14 della l.r. 42 del 1998 contiene la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di cui al decreto legislativo 22 dicembre 2000 n.395 (Attuazione della direttiva del Consiglio dell’Unione europea n.98/76/CE del 1 ottobre 1998, modificativa della direttiva n.96/26/CE del 29 aprile 1996 riguardante l’accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati ed altri titoli allo scopo di favorire l’esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali) e l’indicazione degli autobus destinati allo svolgimento del servizio richiesto. La domanda è redatta in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) secondo lo schema approvato con decreto del dirigente della struttura regionale competente.
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 3 del d.p.g.r. n.29/R/2005, è inserito il seguente:
1 bis. La struttura regionale competente provvede alla verifica del possesso dei requisiti nei modi e nei termini previsti dal d. lgs. 395/2000.
Art. 2
- Modifiche all’art. 4 del d.p.g.r. 29/R/2005
1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 4 del d.p.g.r. n.29/R/2005 è sostituita dalla seguente:
a) ove il richiedente non risulti in possesso dei requisiti previsti dal d.lgs. 395/2000;
2. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 4 del d.p.g.r. n.29/R/2005 è sostituita dalla seguente:
b) ove la domanda di autorizzazione non contenga gli elementi indicati nello schema di domanda di cui all’articolo 3, comma 1;
Art. 3
- Sostituzione dell’art. 5 del d.p.g.r. n.29/R/2005
1. L’articolo 5 del d.p.g.r. n.29/R/2005 è sostituito dal seguente:
Art. 5 - Decadenza
1. L’autorizzazione è soggetta a decadenza quando vengono meno i requisiti previsti dal d.lgs. 395/2000 e in caso di mancata o difforme esecuzione del programma di esercizio del servizio autorizzato, previa diffida al soggetto interessato.”
Art. 4
- Abrogazione dell’allegato A del d.p.g.r. n.29/R/2005
1. L’allegato A del d.p.g.r. n.29/R/2005 è abrogato.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.