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Regolamento 25 febbraio 2008, n. 12/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 9 febbraio 2005, n. 29/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 14 della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 “Norme per il trasporto pubblico locale.

Bollettino Ufficiale n. 7, parte prima, del 29 febbraio 2008

Art. 1
- Modifiche all’art. 3 del d.p.g.r. n. 29/R/2005
1. Il comma 1 dell’articolo 3 del regolamento emanato con decreto del presidente della Giunta regionale 9 febbraio 2005, n.29/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 14 della legge regionale 31 luglio 1998, n.42 “Norme per il trasporto pubblico locale”) è sostituito dal seguente:
1. La domanda di autorizzazione allo svolgimento dei servizi di cui all’articolo 14 della l.r. 42 del 1998 contiene la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di cui al decreto legislativo 22 dicembre 2000 n.395 (Attuazione della direttiva del Consiglio dell’Unione europea n.98/76/CE del 1 ottobre 1998, modificativa della direttiva n.96/26/CE del 29 aprile 1996 riguardante l’accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati ed altri titoli allo scopo di favorire l’esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali) e l’indicazione degli autobus destinati allo svolgimento del servizio richiesto. La domanda è redatta in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) secondo lo schema approvato con decreto del dirigente della struttura regionale competente.
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 3 del d.p.g.r. n.29/R/2005, è inserito il seguente:
1 bis. La struttura regionale competente provvede alla verifica del possesso dei requisiti nei modi e nei termini previsti dal d. lgs. 395/2000.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.