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Regolamento 18 febbraio 2008, n. 7/R

Regolamento di disciplina dell’organizzazione e del funzionamento della Commissione Regionale di Bioetica (CRB)

Bollettino Ufficiale n. 6, parte prima, del 27 febbraio 2008



IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto l’Sito esternoarticolo 121 della Costituzione , quarto comma, così come modificato dall’Sito esternoarticolo 1 della Legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 ;

Visti gli articoli 34 e 42, comma 2, dello Statuto;

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), ed in particolare l’articolo 98, comma 3, il quale stabilisce che la Giunta regionale, con apposito regolamento, disciplini l’organizzazione ed il funzionamento della commissione regionale di bioetica compresa la partecipazione dei componenti ed esperti di settore della commissione ad attività di rappresentanza;

Vista la preliminare decisione della Giunta regionale 29 ottobre 2007, n. 21 adottata previa acquisizione dei pareri del Comitato Tecnico della Programmazione, delle competenti strutture regionali di cui all’articolo 29 della legge regionale n. 44/2003 , e trasmessa al Presidente del Consiglio regionale, ai fini dell’acquisizione del parere previsto dall’articolo 42, comma 2, dello Statuto regionale;

Dato atto che la Commissione consiliare competente non ha espresso il parere entro il termine previsto dallo Statuto;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 4 febbraio 2008, n. 70 che approva il regolamento di disciplina dell’organizzazione e del funzionamento della Commissione Regionale di Bioetica (CRB);

EMANA

il seguente Regolamento:

Art. 1
1. Il presente regolamento disciplina l’organizzazione ed il funzionamento della commissione regionale di bioetica (CRB) compresa la partecipazione dei componenti ed esperti di settore della commissione ad attività di rappresentanza, in attuazione dell’articolo 98, comma 3 della legge regionale 24 febbraio 2005, n.40 (Disciplina del Servizio sanitario regionale).
Art. 2
- Organi della CRB
1. La CRB è un organismo tecnico - scientifico costituito e composto secondo criteri interdisciplinari ai sensi dell’articolo 97 della l.r.40/2005 .
2. Sono organi della CRB:
a) il presidente;
b) il vice-presidente;
c) l’ufficio di presidenza;
d) l’assemblea.
Art. 3
- Presidente
1. Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 98, comma 1 della l.r.40/2005 , la CRB nomina al suo interno il presidente a maggioranza assoluta dei suoi componenti nella riunione di insediamento.
2. La votazione per la nomina del presidente avviene con voto segreto ovvero per acclamazione.
3. Il presidente rappresenta la CRB ed esercita le seguenti funzioni:
a) promuove e coordina l’attività degli organi della CRB;
b) convoca e presiede l’assemblea;
c) convoca e presiede l’ufficio di presidenza;
d) predispone l’ordine del giorno delle sedute dell’assemblea su proposta dell’ufficio di presidenza;
e) predispone l’ordine del giorno delle sedute dell’ufficio di presidenza;
f) sovrintende alle attività della commissione;
g) fornisce risposte e chiarimenti a quesiti non controversi aventi carattere tecnico o organizzativo, sentito eventualmente l’ufficio di presidenza;
h) può disporre l’audizione in assemblea o in ufficio di presidenza di esperti di settore o di rappresentanti delle confessioni religiose da queste designate nell’ambito delle tematiche da esaminare;
i) comunica la nomina di esperto di settore o di rappresentante della confessione religiosa formalmente incaricato agli interessati che, ai sensi dell’articolo 97, comma 4 della l.r. 40/2005 , possono essere chiamati ad integrare temporaneamente l’assemblea della CRB.
Art. 4
- Vice presidente
1. Il vice presidente è eletto a maggioranza assoluta dei componenti della CRB con voto segreto o per acclamazione nella riunione di insediamento della commissione ovvero in quella successiva.
2. Il vice presidente esercita le funzioni del presidente in caso di sua assenza o impedimento temporanei.
Art. 5
- Ufficio di presidenza
1. Ai sensi dell’articolo 98, comma 2 della l.r. 40/2005 , la CRB costituisce un ufficio di presidenza, composto:
a) dal presidente,
b) dal vice presidente;
c) da cinque membri eletti al proprio interno dall’assemblea.
2. L’elezione dei cinque membri dell’ufficio di presidenza eletti dall’assemblea ai sensi del comma 1 avviene con voto segreto. L’elezione è valida qualora abbia partecipato al voto la maggioranza dei componenti presenti alla seduta dell’assemblea. Ciascun componente della CRB può esprimere fino a cinque preferenze. A parità di preferenze è eletto il componente più anziano di età.
3. Oltre ai soggetti di cui al comma 1, alle riunioni dell’ufficio di presidenza partecipano anche i coordinatori dei gruppi di studio permanenti costituiti dall’assemblea ai sensi dell’articolo 98, comma 2 della l.r. 40/2005 .
Art. 6
- Compiti dell’ufficio di presidenza
1. L’ufficio di presidenza svolge i seguenti compiti:
a) propone all’assemblea la costituzione dei gruppi di studio, di cui all’articolo 98, comma 2 della l.r. 40/2005 , nonché la loro composizione;
b) propone all’assemblea i nominativi degli esperti di settore e dei rappresentanti delle confessioni religiose che, ai sensi dell’articolo 97, comma 4 della l.r. 40/2005 , possono essere chiamati ad integrare temporaneamente l’assemblea;
c) propone al presidente l’ordine del giorno delle sedute dell’assemblea;
d) predispone il programma di attività della commissione da sottoporre all’approvazione dell’assemblea;
e) predispone ed istruisce tutti gli atti da sottoporre all’assemblea;
f) designa i componenti della CRB chiamati a rappresentare la stessa in organismi esterni;
g) propone all’assemblea la decadenza dei componenti che risultano assenti ingiustificati per più di tre riunioni;
h) prevede la partecipazione, alle sedute dell’ufficio di presidenza, dei componenti dell’assemblea e degli esperti di settore o dei rappresentanti delle confessioni religiose;
i) adotta gli adempimenti necessari per l’esecuzione delle decisioni assunte dall’assemblea;
j) propone all’assemblea che siano assegnate borse di studio ai sensi dell’articolo 17 del presente regolamento.
Art. 7
- Assemblea
1. L’assemblea svolge i seguenti compiti:
a) esprime pareri e proposte sulle questioni bioetiche;
b) su proposta dell’ufficio di presidenza, costituisce i gruppi di studio di cui all’articolo 98, comma 2 della l.r.40/2005 ; determina i componenti che ne fanno parte, compresi gli eventuali esperti di settore o rappresentanti delle confessioni religiose; individua i coordinatori di ciascuno di essi;
c) individua gli eventuali esperti di settore per l’esame di particolari tematiche disciplinari, su proposta dell’ufficio di presidenza;
d) incarica formalmente gli eventuali rappresentanti delle confessioni religiose da queste designati qualora valuti necessario il loro apporto per l’esame dei problemi con implicazioni di carattere religioso;
e) adotta il programma annuale di attività su proposta dell’ufficio di presidenza;
f) dichiara la decadenza dei componenti dell’assemblea su proposta dell’ufficio di presidenza;
g) autorizza le spese inerenti l’attività della commissione;
h) su proposta dell’ufficio di presidenza, delibera che siano assegnate borse di studio ai sensi dell’articolo 17 del presente regolamento.
Art. 8
- Esperti di settore
1. Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 97, comma 4 della l.r. 40/2005 , la CRB può avvalersi di esperti di settore per l’esame di particolari tematiche disciplinari.
2. Gli esperti di cui al comma 1 possono essere invitati a far parte dei gruppi di studio ovvero a partecipare alle riunioni della CRB.
3. Agli esperti di settore spetta una indennità di presenza ed altresì il rimborso delle spese sostenute, commisurati secondo i criteri previsti dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 98, comma 5 della l.r. 40/2005 .
Art. 9
- Rappresentanti delle confessioni religiose
1. La CRB può essere temporaneamente integrata da rappresentanti delle confessioni religiose, per l’esame dei problemi con implicazioni di carattere religiose. Tali rappresentanti possono essere invitati a far parte dei gruppi di studio ovvero a partecipare alla riunioni della CRB.
2. Ai rappresentanti delle confessioni religiose formalmente incaricati spetta una indennità di presenza ed altresì il rimborso delle spese sostenute, in base a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 98, comma 5 della l.r.40/2005 .
Art. 10
- Gruppi di studio permanenti e temporanei
1. Per lo svolgimento delle proprie attività, la CRB si articola in gruppi di studio permanenti e temporanei, su proposta dell’ufficio di presidenza.
2. Ai gruppi di studio possono partecipare gli esperti di settore ovvero i rappresentanti delle confessioni religiose.
Art. 11
- Convocazione dell’assemblea e dell’ufficio di presidenza
1. Gli organi si riuniscono con una periodicità adeguata allo svolgimento dei loro compiti.
2. Le riunioni dell’assemblea e dell’ufficio di presidenza sono convocate dal presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei componenti di ogni organo.
3. La convocazione alle riunioni dell’assemblea e dell’ufficio di presidenza, recapitata per posta a ciascun componente mediante raccomandata A/R almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione, contiene l’indicazione:
a) del giorno;
b) dell’ora;
c) dell’ordine del giorno dei lavori.
4. La convocazione di cui al comma 3 è accompagnata dalla documentazione degli argomenti iscritti all’ordine del giorno.
5. All’ordine del giorno possono essere iscritti argomenti aggiuntivi rispetto a quelli indicati nella convocazione di cui al comma 3. L’ordine del giorno integrativo, con tutta la necessaria documentazione, è trasmesso mediante raccomandata A/R entro e non oltre quarantotto ore prima della data fissata per la riunione.
Art. 12
- Funzionamento dell’assemblea e dell’ufficio di presidenza
1. Le riunioni dell’assemblea e dell’ufficio di presidenza sono validamente costituite con l’intervento della maggioranza dei componenti.
2. L’assemblea e l’ufficio di presidenza deliberano a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.
3. In caso di convocazione d’urgenza l’assemblea è validamente costituita anche con la presenza minima di sette componenti e delibera a maggioranza dei presenti.
4. Il presidente ha l’obbligo di convocare l’assemblea qualora ne facciano richiesta i due terzi dei componenti.
5. Le riunioni dell’assemblea, dell’ufficio di presidenza e dei gruppi di studio, di regola, non sono pubbliche. Il presidente può autorizzare, in particolari circostanze, che le riunioni dell’assemblea o dell’ufficio di presidenza si svolgano in pubblico.
6. Qualora ne ricorrano i presupposti, i membri dell’assemblea ovvero dell’ufficio di presidenza sono tenuti a dichiarare l’esistenza di un conflitto di interessi rispetto alla problematiche oggetto di trattazione. In tal caso sono obbligati ad astenersi dall’esercitare il diritto di voto.
7. Gli organi della CRB votano a scrutinio palese. Il presidente può disporre la votazione a scrutinio segreto, con l’assenso dei due terzi dei componenti presenti.
8. I componenti dell’assemblea o dell’ufficio di presidenza assenti alle riunioni possono far pervenire per iscritto le proprie osservazioni e le proprie proposte con la specifica indicazione del loro consenso ovvero del loro dissenso entro la data indicata nella convocazione.
9. La comunicazione di cui al comma 8 è allegata al resoconto della riunione. Essa non rappresenta espressione di voto.
Art. 13
- Proposta di decadenza dalla carica di un membro della CRB
1. L’assenza ingiustificata di un componente a tre sedute consecutive della CRB consente all’ufficio di presidenza di chiedere all’assemblea di deliberare in ordine alla decadenza dalla carica del componente.
Art. 14
- Poteri di impulso dei componenti della CRB in ordine allo svolgimento dei lavori
1. Ciascun componente della CRB può formulare osservazioni e proposte in ordine al programma di attività e alla costituzione dei gruppi di lavoro.
2. Ogni componente può chiedere l’inserimento in nota alle relazioni approvate dalla CRB di precisazioni della sua opinione in merito a singoli argomenti. Può altresì presentare una relazione integrativa o di dissenso, da allegare al documento approvato dalla CRB e da pubblicare con il documento stesso.
Art. 15
- Redazione e archiviazione dei verbali
1. I verbali delle riunioni della CRB e dell’ufficio di presidenza sono redatti e trasmessi ai componenti a cura del segretario della CRB di cui all’articolo 98, comma 3 della l.r.40/2005 .
2. I verbali, sottoscritti dal presidente e dal segretario, sono approvati dall’assemblea o dall’ufficio di presidenza di regola nella seduta immediatamente successiva.
3. I verbali e l’eventuale documentazione allegata sono archiviati a cura del segretario.
Art. 16
- Compensi
1. Ai componenti della CRB, agli esperti di settore e ai rappresentanti delle confessioni religiose formalmente incaricati spetta l’indennità di presenza ed il rimborso delle spese sostenute secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale 20 marzo 2006, n. 194 (l.r. 40/2005 - Determinazione dell’indennità di presenza da corrispondere ai componenti della commissione regionale di bioetica, dei comitati etici locali, dei comitati etici per la sperimentazione clinica dei medicinali ed eventuali esperti di settore) come previsto dall’articolo 98, comma 5 della l.r. 40/2005 .
Art. 17
- Borse di studio
1. Per attività di ricerca e di studio che richiedano particolare impegno e una continuità di presenza, su proposta dell’ufficio di presidenza, l’assemblea può proporre che siano assegnate borse di studio, secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale 3 luglio 2006, n. 476 (Approvazione del nuovo disciplinare per la determinazione dei criteri di indirizzo per il conferimento di borse di studio) e secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente in materia.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.