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Regolamento 18 febbraio 2008, n. 7/R

Regolamento di disciplina dell’organizzazione e del funzionamento della Commissione Regionale di Bioetica (CRB)

Bollettino Ufficiale n. 6, parte prima, del 27 febbraio 2008

Art. 9
- Rappresentanti delle confessioni religiose
1. La CRB può essere temporaneamente integrata da rappresentanti delle confessioni religiose, per l’esame dei problemi con implicazioni di carattere religiose. Tali rappresentanti possono essere invitati a far parte dei gruppi di studio ovvero a partecipare alla riunioni della CRB.
2. Ai rappresentanti delle confessioni religiose formalmente incaricati spetta una indennità di presenza ed altresì il rimborso delle spese sostenute, in base a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 98, comma 5 della l.r.40/2005 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.