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Regolamento 18 febbraio 2008, n. 7/R

Regolamento di disciplina dell’organizzazione e del funzionamento della Commissione Regionale di Bioetica (CRB)

Bollettino Ufficiale n. 6, parte prima, del 27 febbraio 2008

Art. 8
- Esperti di settore
1. Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 97, comma 4 della l.r. 40/2005 , la CRB può avvalersi di esperti di settore per l’esame di particolari tematiche disciplinari.
2. Gli esperti di cui al comma 1 possono essere invitati a far parte dei gruppi di studio ovvero a partecipare alle riunioni della CRB.
3. Agli esperti di settore spetta una indennità di presenza ed altresì il rimborso delle spese sostenute, commisurati secondo i criteri previsti dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 98, comma 5 della l.r. 40/2005 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.