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Regolamento 18 febbraio 2008, n. 7/R

Regolamento di disciplina dell’organizzazione e del funzionamento della Commissione Regionale di Bioetica (CRB)

Bollettino Ufficiale n. 6, parte prima, del 27 febbraio 2008

Art. 3
- Presidente
1. Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 98, comma 1 della l.r.40/2005 , la CRB nomina al suo interno il presidente a maggioranza assoluta dei suoi componenti nella riunione di insediamento.
2. La votazione per la nomina del presidente avviene con voto segreto ovvero per acclamazione.
3. Il presidente rappresenta la CRB ed esercita le seguenti funzioni:
a) promuove e coordina l’attività degli organi della CRB;
b) convoca e presiede l’assemblea;
c) convoca e presiede l’ufficio di presidenza;
d) predispone l’ordine del giorno delle sedute dell’assemblea su proposta dell’ufficio di presidenza;
e) predispone l’ordine del giorno delle sedute dell’ufficio di presidenza;
f) sovrintende alle attività della commissione;
g) fornisce risposte e chiarimenti a quesiti non controversi aventi carattere tecnico o organizzativo, sentito eventualmente l’ufficio di presidenza;
h) può disporre l’audizione in assemblea o in ufficio di presidenza di esperti di settore o di rappresentanti delle confessioni religiose da queste designate nell’ambito delle tematiche da esaminare;
i) comunica la nomina di esperto di settore o di rappresentante della confessione religiosa formalmente incaricato agli interessati che, ai sensi dell’articolo 97, comma 4 della l.r. 40/2005 , possono essere chiamati ad integrare temporaneamente l’assemblea della CRB.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.