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Regolamento 18 febbraio 2008, n. 7/R

Regolamento di disciplina dell’organizzazione e del funzionamento della Commissione Regionale di Bioetica (CRB)

Bollettino Ufficiale n. 6, parte prima, del 27 febbraio 2008

Art. 12
- Funzionamento dell’assemblea e dell’ufficio di presidenza
1. Le riunioni dell’assemblea e dell’ufficio di presidenza sono validamente costituite con l’intervento della maggioranza dei componenti.
2. L’assemblea e l’ufficio di presidenza deliberano a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.
3. In caso di convocazione d’urgenza l’assemblea è validamente costituita anche con la presenza minima di sette componenti e delibera a maggioranza dei presenti.
4. Il presidente ha l’obbligo di convocare l’assemblea qualora ne facciano richiesta i due terzi dei componenti.
5. Le riunioni dell’assemblea, dell’ufficio di presidenza e dei gruppi di studio, di regola, non sono pubbliche. Il presidente può autorizzare, in particolari circostanze, che le riunioni dell’assemblea o dell’ufficio di presidenza si svolgano in pubblico.
6. Qualora ne ricorrano i presupposti, i membri dell’assemblea ovvero dell’ufficio di presidenza sono tenuti a dichiarare l’esistenza di un conflitto di interessi rispetto alla problematiche oggetto di trattazione. In tal caso sono obbligati ad astenersi dall’esercitare il diritto di voto.
7. Gli organi della CRB votano a scrutinio palese. Il presidente può disporre la votazione a scrutinio segreto, con l’assenso dei due terzi dei componenti presenti.
8. I componenti dell’assemblea o dell’ufficio di presidenza assenti alle riunioni possono far pervenire per iscritto le proprie osservazioni e le proprie proposte con la specifica indicazione del loro consenso ovvero del loro dissenso entro la data indicata nella convocazione.
9. La comunicazione di cui al comma 8 è allegata al resoconto della riunione. Essa non rappresenta espressione di voto.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.