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Regolamento 25 ottobre 2007, n. 52/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”).

Bollettino Ufficiale n. 34, parte prima, del 5 novembre 2007

Art. 9
- Sostituzione dell’articolo 70 del d.p.g.r. 47/R/2003
1.
L’articolo 70 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:
“ Art. 70 - Ambiti di accreditamento
1. L’accreditamento è rilasciato per l’erogazione delle attività di formazione, di cui all’articolo 17, comma 1 della l.r. 32/2002.
2. L’accreditamento permette all’organismo di svolgere azioni di orientamento delle attività formative, finalizzate all’ingresso in formazione e all’orientamento in uscita dal percorso formativo.
3. L’accreditamento ottenuto da un organismo formativo per la realizzazione di attività di formazione finanziate con fondi pubblici vale anche ai fini della realizzazione di attività riconosciute ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della l. r. 32/2002.”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.