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Regolamento 25 ottobre 2007, n. 52/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”).

Bollettino Ufficiale n. 34, parte prima, del 5 novembre 2007

Art. 24
- Norma transitoria
1. Gli organismi formativi già accreditati alla data di entrata in vigore del presente regolamento, ad esclusione delle istituzioni scolastiche, presentano una nuova domanda di accreditamento entro sei mesi dalla data di adozione dell’atto della Giunta regionale di cui all’articolo 72, comma 1, pena la decadenza dall’accreditamento.
2. Agli organismi formativi già accreditati alla data di entrata in vigore del presente regolamento che hanno presentato la domanda di cui al comma 1, l’accreditamento è prorogato fino alla data del provvedimento di iscrizione nell’elenco regionale degli organismi accreditati alla formazione, di cui all’articolo 68, comma 1, o del provvedimento di rigetto.
3. Le istituzioni scolastiche restano accreditate per ulteriori dodici mesi dalla data di avvio del sistema di accreditamento nelle forme e modalità stabilite con l’atto della Giunta regionale, di cui all’articolo 72, comma 1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.