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Regolamento 25 ottobre 2007, n. 52/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”).

Bollettino Ufficiale n. 34, parte prima, del 5 novembre 2007

Art. 17
1.
Dopo l’articolo 76 del d.p.g.r. 47/R/2003 è inserito il seguente :
“Art. 76 bis - Rinuncia all’accreditamento
1. L’organismo formativo accreditato che rinuncia all’accreditamento è cancellato dall’elenco dei soggetti accreditati.
2. L’organismo formativo accreditato che rinuncia all’accreditamento è comunque tenuto al completamento delle attività formative in corso.
3. L’organismo che ha rinunciato all’accreditamento non può presentare una nuova domanda di accreditamento prima che siano decorsi sei mesi dalla data del provvedimento di cancellazione dall’elenco dei soggetti accreditati.
4. L’organismo formativo che ha rinunciato per due volte all’accreditamento non può presentare una nuova domanda di accreditamento prima che siano decorsi due anni dalla rinuncia.”

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.