Menù di navigazione

Regolamento 25 ottobre 2007, n. 51/R

Modifiche al “Regolamento regionale di attuazione degli articoli 22-bis e 22-ter della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) in materia di incontro fra domanda e offerta di lavoro ed avviamento a selezione nella pubblica amministrazione”, emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 4 febbraio 2004, n. 7/R.

Bollettino Ufficiale n. 34, parte prima del 5 novembre 2007

Art. 1
1. La rubrica dell’articolo 21 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 4 febbraio 2004, n. 7/R (Regolamento regionale di attuazione degli articoli 22-bis e 22-ter della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” in materia di incontro fra domanda e offerta di lavoro ed avviamento a selezione nella pubblica amministrazione) è sostituita dalla seguente:
Obblighi di comunicazione preventiva per l’instaurazione dei rapporti di lavoro
”.
2. Il comma 1 dell’articolo 21 del d.p.g.r. 7/R/2004 è sostituito dal seguente :
1. I datori di lavoro privati, ivi compresi quelli agricoli, gli enti pubblici economici e le pubbliche amministrazioni, in caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di socio lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazione con apporto lavorativo, sono tenuti a darne comunicazione al servizio per l’impiego competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa di trasmissione. La medesima procedura si applica anche ai tirocini di formazione e di orientamento e ad ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad essi assimilata.
”.
3. Il comma 2 dell’articolo 21 del del d.p.g.r. 7/R/2004 è sostituito dal seguente :
2. La comunicazione di cui al comma 1 deve riportare le seguenti informazioni:
a) i dati anagrafici del lavoratore;
b) la data di assunzione;
c) la data di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato,
d) la tipologia contrattuale;
e) la qualifica professionale;
f) il trattamento economico e normativo applicato.
”.
4. Dopo il comma 3 dell’articolo 21 del d.p.g.r. 7/R/2004 è aggiunto il seguente :
3 bis. In caso di urgenza connessa a esigenze produttive, la comunicazione di cui al comma 1 può essere effettuata entro cinque giorni dall’instaurazione del rapporto di lavoro, fermo restando l’obbligo di comunicare, entro il giorno antecedente al servizio per l’impiego competente, mediante comunicazione avente data certa di trasmissione, la data di inizio della prestazione, le generalità del lavoratore e del datore di lavoro.
”.
5. Il comma 4 dell’articolo 21 del d.p.g.r. 7/R/2004 è sostituito dal seguente :
4. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici possono adempiere agli obblighi di comunicazione di cui al presente articolo nonché agli articoli 22 e 23 per il tramite dei soggetti abilitati ovvero dell'associazione dei datori di lavoro alla quale aderiscono o conferiscono mandato.
6. Il comma 5 dell’articolo 21 del d.p.g.r. 7/R/2004 è sostituito dal seguente :
5. Le comunicazioni di cui al presente articolo, inviate con la modulistica prevista dall’articolo 4 bis, comma 7 del d. lgs.181/2000, sono valide ai fini dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti delle direzioni regionali e provinciali del lavoro, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive nonché nei confronti della Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo.
7. Il comma 6 dell’articolo 21 del d.p.g.r. 7/R/2004 è abrogato.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Art. 2
1. Dopo la lettera i) del comma 1 dell’articolo 22 del d.p.g.r. 7/R/2004 sono inserite le seguenti:
i - bis) trasferimento del lavoratore;
i - ter) distacco del lavoratore;
i - quater) modifica della ragione sociale del datore di lavoro;
i - quinquies) trasferimento di azienda o di ramo di essa.
“.
1.
Art. 3
1. Al comma 1 dell’articolo 23 del d.p.g.r. 7/R/2004 le parole “
di cui all’articolo 21
” sono sostituite dalle seguenti: “
di cui agli articoli 21 e 22.
”.
1.
Art. 4
1. Al comma 1 dell’articolo 24 del d.p.g.r. 7/R/2004, le parole “
sono applicabili a partire dalla data stabilita nel decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui all’articolo 4 bis, comma 7 del d.lgs. 181/2000.
” sono sostituite dalle seguenti: “
si applicano a partire dalla data prevista dalla normativa statale in materia.
”.
2. Il comma 2 dell’articolo 24 del d.p.g.r. 7/R/2004 è abrogato.
3. Il comma 3 dell’articolo 24 del d.p.g.r. 7/R/2004 è sostituito dal seguente:
3. Per le comunicazioni di cui agli articoli 21 e 22 i datori di lavoro pubblici e privati utilizzano il sistema informativo del servizio per l’impiego competente, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.
”.
1.
2.
3.
Art. 5
1. Al comma 1 dell’articolo 29 del d.p.g.r. 7/R/2004 le parole “
salvo che si tratti di lavoro stagionale, per un periodo non inferiore a sei mesi.
”, sono sostituite dalle seguenti: “
nei limiti e secondo le disposizioni in vigore riguardo la permanenza dei lavoratori stranieri sul territorio nazionale.
”.
1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.