Regolamento 2 ottobre 2007, n. 47/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing).
Bollettino Ufficiale n. 31, parte prima, del 10 ottobre 2007
SEZIONE I
- Pulizia e manutenzione
Art. 24
- Oggetto
1. Il presente capo costituisce attuazione dell’articolo 5, comma 1, lettera a) della legge in tema di requisiti minimi igienico-sanitari dei locali in cui sono effettuate le attività di estetica.
Art. 25
- Linee guida
1. Linee guida adottate mediante decreto dirigenziale della competente struttura della Regione disciplinano:
a) la pulizia dei pavimenti, delle pareti, degli arredi;
b) la manutenzione degli impianti di ventilazione e degli impianti di scarico.
Art. 26
- Fascicolo d'esercizio
1. Ai fini di un'efficace ed uniforme attività di controllo, i titolari degli esercizi tengono documentazione scritta e debitamente aggiornata relativa a:
a) elenco delle tipologie di prestazione fornite con indicazione della metodica applicata;
b) elenco dei fornitori di tutte le attrezzature e materiali utilizzati;
c) procedure per fasi della sterilizzazione dello strumentario utilizzato, nei casi in cui occorra eseguire la sterilizzazione presso l'esercizio;
d) procedure per la sanificazione degli ambienti di cui all'articolo 2;
e) apparecchiature e attrezzature elettromeccaniche impiegate nelle prestazioni e loro manutenzione.
Note del Redattore:
Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 29, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 10.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.