Regolamento 2 ottobre 2007, n. 47/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing).
Bollettino Ufficiale n. 31, parte prima, del 10 ottobre 2007
SEZIONE VI
- Spogliatoio
Art. 20
- Obbligo
1. (63) L’immobile in cui si esercitano le attività di estetica è dotato di uno spazio adibito a deposito individuale ad uso degli addetti.
2. Qualora nell’immobile lavorino oltre dieci addetti, un apposito locale è adibito ad uso esclusivo di spogliatoio.
Art. 21
- Armadietti
1. Ogni operatore dispone di un armadietto individuale a doppio scomparto anche sovrapposto, ad esclusivo uso di deposito separato degli abiti privati e dell’indumento da lavoro.
2. Gli armadietti di cui al comma 1:
a) hanno superfici lavabili, impermeabili e disinfettabili;
b) possono essere a scomparto unico se gli addetti utilizzano abbigliamento da lavoro monouso;
c) hanno dimensioni sufficienti alla custodia degli abiti personali appesi in verticale, ad esclusione dei camici che possono essere deposti piegati in uno scomparto piccolo.
3. È vietato collocare gli armadietti nel servizio igienico.
Art. 22
- Superficie
1. Gli addetti possono cambiarsi in un locale apposito adibito a spogliatoio in uso anche alla clientela ovvero all’interno del ripostiglio o dell’antibagno a condizione che sia consentita la corretta collocazione degli armadietti di cui all’articolo 21. (27)
Art. 23
- Pareti ed aerazione
1. Nel caso in cui una cabina sia adibita a spogliatoio:
a) le pareti, realizzate o rivestite in materiale facilmente lavabile e disinfettabile, hanno un’altezza non inferiore a 2 metri;
b) nel caso di assenza di finestre o d’impianto d’aerazione diretta nella cabina, le pareti della medesima si interrompono ad almeno 30 centimetri dal soffitto in modo da usufruire indirettamente dell’areazione dell’ambiente circostante.
2. Per i casi diversi dal comma 1 resta fermo quanto previsto dall’articolo 3, comma 3 e comma 5, lettera b).
Note del Redattore:
Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 29, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 10.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.