Regolamento 2 ottobre 2007, n. 47/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing).
Bollettino Ufficiale n. 31, parte prima, del 10 ottobre 2007
SEZIONE IV
- Servizi igienici
Art. 13
- Obbligo di installazione e dotazioni minime
1. Gli immobili in cui sono esercitate le attività di estetica dispongono di servizi igienici minimi prescritti dal regolamento edilizio comunale che in ogni caso non abbiano caratteristiche inferiori alle seguenti:
a) un lavabo per ogni dieci addetti;
b) un wc per ogni dieci addetti.
2. I servizi igienici possono essere usati indifferentemente sia dalla clientela che dagli addetti all’esercizio.
3. Il lavabo dispone di:
a) acqua corrente calda e fredda erogata mediante comando non manuale;
b) distributore asciugamani monouso;
c) sapone a dispensa.
4. L’accesso ai servizi igienici avviene senza uscire dall’esercizio.
Art. 14
- Antibagno
1. L’accesso ai servizi igienici avviene da uno spazio di disimpegno o da un antibagno dove può essere installato il lavabo con le caratteristiche di cui all’articolo 13, comma 3.
2. L’antibagno può essere usato come locale spogliatoio qualora ne abbia i requisiti di cui alla sezione VI del presente capo.
3. Il disimpegno e l’antibagno non possono essere utilizzati per deposito di arredi, attrezzature, scorte e altro materiale non finalizzato alla detersione della persona.
Art. 15
- Superficie
1. Gli eventuali servizi igienici addizionali a quello con i requisiti di visibilità condizionata in attuazione del comma 2 dell'articolo 101, (21) hanno superficie non inferiore a quanto prescritto dal regolamento edilizio comunale per gli ambienti di servizio dei luoghi di lavoro dotati di wc e lavabo e comunque complessivamente non inferiore a 1,20 metri quadrati con un lato di almeno 0,90 metri.
2. Il locale ad esclusiva presenza del wc ha una superficie adeguata stabilita dal regolamento edilizio comunale.
Art. 16
- Aerazione
1. Le caratteristiche di aerazione di cui all’articolo 3, comma 3 si applicano all'antibagno se utilizzato come spogliatoio.(22)
Note del Redattore:
Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 29, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 10.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.