Regolamento 2 ottobre 2007, n. 47/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing).
Bollettino Ufficiale n. 31, parte prima, del 10 ottobre 2007
SEZIONE III
- Doccia
Art. 11
- Obbligo di installazione e dotazioni minime
1. L’installazione di una cabina con box doccia (13) è obbligatoria nel caso in cui nell’esercizio si effettuino trattamenti al corpo manuali o con apparecchiature quali:
a) massaggi;
b) applicazioni di fanghi o di calore;
d) bagno turco;
e) bagno di vapore;
f) sauna.
2. Il box (15) doccia è accessibile direttamente dalle cabine o dai locali in cui vengono eseguiti i trattamenti di cui al comma 1, salvo quanto stabilito dal comma 4.
3. L’accesso al box doccia o all’antistante spogliatoio non può avvenire direttamente dal servizio igienico qualora sia l’unico presente nell’esercizio.(16)
4. Il box (15) doccia può essere collocata in un locale apposito esclusivo ovvero anche nel locale destinato a spogliatoio purché in apposito spazio e sia usufruibile senza transito nello spazio o locale destinato all’attesa della clientela.
5. La cabina doccia dispone di un campanello di chiamata a tirante con apposito pulsante di sgancio.(14)
Art. 12
- Superficie
3. Lo spazio della cabine di cui all’articolo 10 non comprende la superficie destinata al box (17) doccia.
Note del Redattore:
Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 29, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 10.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.