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Regolamento 2 ottobre 2007, n. 47/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing).

Bollettino Ufficiale n. 31, parte prima, del 10 ottobre 2007

SEZIONE II
- Zona operativa e di attesa
Art. 4
- Locali di esercizio dell'attività e di attesa
1. I luoghi per l’esercizio delle attività di estetica sono composti da uno o più spazi o locali destinati:
a) alle postazioni di lavoro ossia i locali in cui l’operatore esegue qualsiasi trattamento estetico;
b) all’attesa della clientela.
1 bis. L'utilizzo delle apparecchiature laser di classe 3B e 4 e delle apparecchiature ad impulsi luminosi deve avvenire in locali che consentono il rispetto delle norme di protezione previste per tali apparecchiature dal decreto ministeriale 12 maggio 2011, n. 110, (Regolamento di attuazione dell'art. 10, comma 1, della legge 4 gennaio 1990, n. 1, relativo agli apparecchi elettromeccanici utilizzati per l'attività di estetica). (59)

Comma aggiunto con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R, art. 2.

2. Nei locali destinati all’attesa della clientela è affisso un avviso sulle finalità e modalità del trattamento dei dati nonché sui diritti degli interessati e sulle altre informazioni di cui all’Sito esternoarticolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). (60)

Parole soppresse con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R, art. 2.

2 bis. La manicure, il pedicure ed il make – up possono essere eseguite anche al domicilio del committente. La manicure e il pedicure devono essere effettuate con kit monouso sterilizzati. (59)

Comma aggiunto con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R, art. 2.

Art. 5
- Requisiti comuni
1. Le postazioni di lavoro e le cabine di cui all’articolo 10 sono dotate almeno dei seguenti accessori:
a) lavabo con erogazione mediante comando non manuale di acqua corrente sia calda che fredda; (61)

Lettera così sostituita con con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R, art. 3.

b) distributore di sapone liquido;
c) distributore di salviette a perdere o di asciugamani monouso;
d) contenitore di rifiuti con apertura a pedale in materiale impermeabile e disinfettabile;
e) rotolo di carta monouso per la copertura del lettino o della poltrona.
1 bis. Ferma restando l’obbligatorietà della presenza del lavabo con acqua corrente calda e fredda, il requisito di cui al comma 1, lettera a) si applica a coloro che iniziano ad esercitare l'attività di estetica dopo l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Giunta regionale 4 marzo 2014, n. 12/R “Modifiche al decreto del Presidente della Giunta regionale 2 ottobre 2007, n. 47/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 “Disciplina delle attività di estetica, tatuaggio e piercing”)” e a coloro che già la esercitano, nei casi previsti dal comma 2 bis dell’articolo 104. (62)

Comma inserito con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R, art. 3.

2. I locali e le cabine destinati all’utilizzo di apparecchiature o all’effettuazione di trattamenti che non richiedono la manipolazione dei richiedenti possono essere dotati dei soli accessori di cui alle lettere d) ed e) del comma 1. (7)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R, art. 3.

3. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 3, comma 5, lettera b), le pareti del locale o cabina solarium non sono realizzate o rivestite di materiali riflettenti o trasparenti.
Art. 6
- Superficie
1. Le postazioni di lavoro sono ricavate in locali con una superficie conforme a quanto stabilito dal regolamento edilizio comunale per i luoghi di lavoro.
2. Le superfici degli impianti di sauna, bagno turco nonché relative combinazioni e variazioni commerciali e che richiedono comunque l’accesso del cliente al loro interno, sono computate secondo la superficie effettivamente occupata.
3. Il locale di attesa della clientela può essere ricavato all’interno del locale principale dove sono collocate le cabine di cui all’articolo 10 a condizione che sia disponibile uno spazio attrezzato con posti a sedere.(8)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R, art. 4.

Art. 7
- Altezza
1. I locali o le cabine adibite all’esercizio delle attività di estetica hanno un’altezza media non inferiore 2,7 metri.
2. Nel caso di soffitti inclinati l’altezza minima del locale non è inferiore a 2,2 metri.
3. Nel caso di soffitti piani che presentino discontinuità di altezze, l’altezza minima non è inferiore a 2,4 metri.
4. Almeno i due terzi della superficie del locale destinato a zona operativa e di attesa ha altezza uguale o superiore a 2,7 metri.
5. I locali di attesa della clientela hanno un’altezza non inferiore a 2,4 metri.
Art. 8
- Aerazione
1. Le postazioni di lavoro e il locale di attesa della clientela sono dotati di finestre o altri infissi vetrati in grado di garantire i parametri di aerazione naturale prescritti dal regolamento edilizio comunale per i luoghi di lavoro.
2. In alternativa a quanto previsto al comma 1 è consentita l’installazione di impianti di aerazione forzata a condizione che siano:
a) conformi a quanto prescritto dal regolamento edilizio comunale;
b) rispettosi delle norme UNI 10339;
c) rispettosi della normativa (10)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R R, art. 5.

disposizioni comunali sull’impatto acustico.
Art. 9
- Illuminazione
1. Le postazioni di lavoro sono dotate di finestre o altri infissi vetrati in grado di garantire i parametri di illuminazione naturale prescritti dal regolamento edilizio comunale per i luoghi di lavoro.
2. Nel caso di immobili che non garantiscano i parametri di cui al comma 1, l’illuminazione naturale può essere integrata con illuminazione artificiale secondo quanto prescritto dal regolamento edilizio comunale.
3. Nei locali di attesa della clientela e nelle cabine di cui all’articolo 10, comma 2 l’illuminazione naturale può essere sostituita con illuminazione artificiale idonea per intensità e qualità che non dia luogo a fenomeni di abbagliamento secondo la normativa UNI EN 12464-1.(11)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R, art. 6.

Art. 10
- Cabine
1. All’interno dei locali di cui all’articolo 4 possono essere poste cabine per trattamenti estetici dotate di:
a) pareti di altezza non inferiore a 2 metri e aperte nella parte superiore;
b) uno spazio tra il soffitto e la cabina di almeno 30 centimetri che consenta aerazione e illuminazione naturale;
c) superficie minima calpestabile di 6 metri quadrati, al lordo degli arredi.
2. Il requisito di cui alla lettera b) del comma 1 non si applica alle cabine che il cliente utilizza senza la presenza continua dell’operatore.
3. La superficie minima calpestabile al lordo degli arredi è di 3 metri quadrati nelle cabine adibite a trattamenti di:
a) manicure o pedicure estetico;
b) pulizia, trucco e altri trattamenti del viso;
c) solarium viso;
d) solarium integrale ad assetto verticale detto a doccia.
4. Sono esclusivamente eseguiti in appositi locali o cabine i trattamenti estetici che richiedono l’impiego di lampade abbronzanti o di lampade con applicazioni combinate o indipendenti di raggi ultravioletti ed infrarossi.
5. Nei locali o nelle cabine di cui al comma 2 è posto un campanello di chiamata facilmente individuabile e raggiungibile dall’utente.
6. In caso di locali o cabine che utilizzano lampade a raggi ultravioletti:
a) all’esterno un cartello ben visibile avvisa della presenza di sorgenti di radiazioni non ionizzanti;
b) (12)

Parole soppresse con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R, art. 7.

cartelli ben visibili indicano avvertenze e controindicazioni alla esposizione alle radiazioni ultraviolette.

Note del Redattore:

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Parola inserita con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 1.

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Lettera abrogata con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 2.

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Parola soppressa con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 2.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 2.

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Parola così sostituita con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 2.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 2.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 3.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 4.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 4.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R R, art. 5.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 6.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 7.

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Parola inserita con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 8.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 8.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 8.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 8.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 9.

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Cifra così sostituita con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 9.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 9.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 10.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 11.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 12.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 13.

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Comma inserito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 13.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 14.

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Articolo abrogato con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 15.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 16.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 16.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 17.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 18.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 19.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 20.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R art. 21.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 21.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 22.

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Parola così sostituita con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 23.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 24.

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Parola soppressa con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 25.

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Parola così sostituita con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 25.

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Lettera abrogata con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 25.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 25.

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Alinea così sostituita con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 26.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 26.

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Cifra così sostituita con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 27.

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Capo inserito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 28.

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Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 29, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 10.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 30.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 31.

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Comma inserito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 31.

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Periodo così sostituito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 34.

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Cifra così sostituita con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 35.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 31/R , art. 1.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 31/R , art. 2.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 31/R , art. 3.

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 31/R , art. 4.

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Articolo aggiunto con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 31/R , art. 5.

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Comma inserito con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 31/R , art. 6.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 1.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 2.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 2.

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Lettera così sostituita con con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 3.

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Comma inserito con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 3.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 4.

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Lettera così sostituita con con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 5.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 6.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 7.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 8.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 9.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 11.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 11.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 12.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 12.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 13.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 13.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 14.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 15.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 15.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 15.

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Allegato A abrogato con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 16.

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Numero aggiunto all' Allegato B con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 17.

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Numero aggiunto all' Allegato C con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 18.

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Parole aggiunte all' Allegato F con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 19.

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Parole aggiunte all' Allegato G con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 20.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.