Regolamento 2 ottobre 2007, n. 47/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing).
Bollettino Ufficiale n. 31, parte prima, del 10 ottobre 2007
SEZIONE I
- Spazi e locali
Art. 75
- Oggetto
1. Ai sensi dell’articolo 9, comma 4 e dell’articolo 5 della legge, il presente capo disciplina l’idoneità dei locali o spazi nonché gli altri requisiti per l’effettuazione del piercing al padiglione auricolare.
2. Ai fini del presente capo nel piercing al padiglione auricolare si comprende anche il piercing effettuato al lobo dell’orecchio.
Art. 76
- Spazi e locali
1. Il piercing del padiglione auricolare è effettuato in spazi o locali di esercizi aperti al pubblico in regola con le disposizioni vigenti per i luoghi di lavoro e con quanto stabilito nel presente capo.
2. L’esecuzione del piercing al padiglione auricolare in spazi o locali di circoli privati non preclude le attività di vigilanza e controllo e comporta l’osservanza di quanto stabilito nel presente capo.
3. Gli esercizi e i circoli di cui ai commi 1 e 2 dispongono di:
a) un locale per l’esercizio delle prestazioni con le caratteristiche descritte all’articolo 48;
b) di uno spazio per la pulizia e la sterilizzazione dello strumentario con le caratteristiche descritte all’articolo 49;
c) un servizio igienico ubicato all’interno dell’immobile ed accessibile alla clientela, con un lavabo con le caratteristiche di cui all’articolo 46, comma 5;
d) una sedia con braccioli a disposizione del cliente.
4. Non è richiesta l’osservanza del comma 3 quando nell’esercizio o nei circoli si esegue piercing al solo lobo auricolare e ai margini dell’elice.
Note del Redattore:
Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 29, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 10.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.