Regolamento 2 ottobre 2007, n. 47/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing).
Bollettino Ufficiale n. 31, parte prima, del 10 ottobre 2007
SEZIONE III
- Attrezzature per piercing
Art. 68
- Attrezzature per piercing
1. Il piercing è eseguito mediante:
a) ago cannula o ago da piercing;
b) forbici o pinze;
c) pinze ad anelli;
d) dispositivi meccanici di foratura;
e) monili per piercing.
Art. 69
- Ago cannula
1. L’ago cannula è lo strumento con il quale l’operatore esegue manualmente la perforazione, con perdita di sostanza, del tessuto cutaneo o mucoso, per inserire un monile.
2. L’operatore utilizza esclusivamente aghi cannula in confezioni singole e sigillate monouso sulla quale il confezionatore abbia attestato:
a) l’avvenuta sterilizzazione;
b) la data di esecuzione della sterilizzazione nonché la sua scadenza;
c) il metodo di sterilizzazione.
Art. 70
- Forbici o pinze
1. Le forbici o pinze sono lo strumento con il quale l’operatore taglia a misura l’ago cannula.
2. L’operatore sterilizza le forbici o pinze prima di ogni applicazione.
Art. 71
- Pinze ad anelli
1. Le pinze ad anelli sono lo strumento con il quale l’operatore afferra ed immobilizza la parte anatomica nella quale si intende eseguire la perforazione con l’ago cannula.
2. L’operatore sterilizza le pinze ad anelli prima di ogni applicazione.
Art. 72
- Dispositivi meccanici di foratura
1. I dispositivi meccanici di foratura sono gli strumenti utilizzati per l’inserimento anatomico del pre-orecchino nel padiglione auricolare; per pre-orecchino si intende il monile provvisorio con cui è praticato il foro nel padiglione auricolare.
2. Il dispositivo meccanico di foratura è costituito dall’impugnatura, dal congegno che imprime il movimento al pre-orecchino da inserire nonché da una cartuccia protettiva monouso sulla quale è montato il pre-orecchino stesso.
3. L’uso dei dispositivi meccanici di foratura è ammesso esclusivamente per il piercing auricolare.
4. L’operatore sterilizza l’eventuale parte rimuovibile del dispositivo meccanico di foratura prima di ogni utilizzazione.
5. L’operatore protegge la parte costituente il corpo del dispositivo meccanico di foratura con apposite buste copri pistola ovvero pellicole di materiale plastico.
6. L’operatore può utilizzare cartucce protettive monouso acquistate in confezioni singola e sigillata di cui siano attestate la sterilizzazione ai sensi dell’articolo 69, comma 2; in tale caso è ammesso l’uso di cartucce monouso preventivamente caricate con pre-orecchino.
Art. 73
- Monili o pre-orecchini
1. Per i monili di primo inserimento da applicare immediatamente dopo la perforazione della cute, l’operatore utilizza esclusivamente monili o pre-orecchini di cui all’articolo 72, acquistati in confezione singola monouso sulla quale sono indicati: (42)
a) la data di esecuzione della sterilizzazione nonché la sua scadenza;
b) il metodo di sterilizzazione;
c) la composizione metallica percentuale.
2. Le indicazioni di cui al comma 1 possono essere contenute in apposito documento corredato al monile e ad esso riferibile mediante stampigliatura di matricola.
3. Per i monili di primo inserimento da applicare immediatamente dopo la perforazione della cute con tecniche diverse da quelle di cui all’articolo 72, l’operatore utilizza esclusivamente monili o pre-orecchini sterilizzati e confezionati ai sensi dell’articolo 64 e del numero 1), della lettera c) del comma 1 dell’articolo 58. (43)
Note del Redattore:
Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 29, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 10.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.