Regolamento 2 ottobre 2007, n. 47/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing).
Bollettino Ufficiale n. 31, parte prima, del 10 ottobre 2007
SEZIONE I
- Sterilizzazione delle attrezzature
Art. 63
- Oggetto
1. Ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b) della legge, il presente capo disciplina le modalità di utilizzo delle attrezzature per l’esecuzione di tatuaggi e piercing.
Art. 64
- Sterilizzazione
1. Ogni attrezzatura che entra in contatto diretto o indiretto con la cute del cliente durante l’esecuzione del tatuaggio e del piercing è sottoposta a procedura di sterilizzazione da parte del fornitore o dell’operatore nell’esercizio dove presta l’attività secondo le procedure di cui al titolo I, capo III, sezione I, salvo quanto stabilito dal presente articolo.
2. Nel caso in cui la sterilizzazione sia eseguita dall’operatore essa è eseguita esclusivamente con l’impiego di autoclave e nel rispetto della seguente procedura per fasi successive:
a) successivamente ad un’eventuale pulizia meccanica a secco, l’attrezzatura è immersa in soluzione detergente e disinfettante per almeno trenta minuti ovvero per un periodo ridotto secondo le istruzioni del costruttore nel caso in cui è utilizzato un apparecchio ad ultrasuoni;
b) lavaggio ed eventuale spazzolatura nonché risciacquatura in acqua corrente;
c) asciugatura con salviette monouso;
d) chiusura di ogni singola attrezzatura in idonea busta apposita per sterilizzazione in autoclave recante striscia cromatica per il controllo della temperatura raggiunta;
e) inserimento delle buste in autoclave e avviamento del programma prescelto secondo le indicazioni del manuale di istruzioni dell’autoclave;
f) custodia delle buste di cui alle lettere d) ed e) del presente comma in cassetti o contenitori, avendo cura di evitare l’esposizione a polvere, luce ed umidità.
3. Su ciascuna delle buste di cui alle lettere d) ed e) del comma 2 sono annotate le date di esecuzione e scadenza della sterilizzazione; l’intervallo temporale fra la data di esecuzione e la data di scadenza della sterilizzazione non può essere superiore a sessanta giorni.
4. I cassetti o contenitori di cui alla lettera f) del comma 2 hanno la destinazione esclusiva di conservazione delle buste e sono in materiale facilmente lavabile e disinfettabile o almeno sanificabile.
5. L’operatore osserva una particolare attenzione nella manipolazione delle buste contenenti attrezzature sterilizzate o da sterilizzare che abbiano parti taglienti o pungenti in modo tale da evitarne la perforazione accidentale.
Note del Redattore:
Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 29, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 10.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.