Regolamento 2 ottobre 2007, n. 47/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing).
Bollettino Ufficiale n. 31, parte prima, del 10 ottobre 2007
SEZIONE II
- Igiene operatori - Vaccinazioni
Art. 60
- Abbigliamento
1. Durante l’esecuzione delle prestazioni gli operatori indossano:
a) un camice per ogni giornata di lavoro riutilizzabile dopo lavaggio ovvero camice monouso per ogni prestazione;
b) una mascherina per ogni giornata di lavoro riutilizzabile dopo lavaggio ovvero mascherina monouso per ogni prestazione da smaltire come rifiuto sanitario;
c) occhiali di protezione mantenuti costantemente in condizioni di pulizia ed efficienza;
d) guanti monouso.
2. I camici monouso di cui alla lettera a) del comma 1 nonché i guanti monouso di cui alla lettera d) del comma 1 sono smaltiti come rifiuto sanitario ai sensi dell’articolo 57.
Art. 61
- Igiene delle mani
1. Gli operatori hanno cura di tenere le proprie mani sempre in condizioni igieniche ottimali nonché unghie corte e pulite.
2. Preliminarmente al lavaggio delle mani l’operatore:
a) rimuove anelli, braccialetti ed orologi da polso;
b) individua e cura eventuali ferite, abrasioni, lesioni infettive sulla pelle.
3. Il lavaggio delle mani e la pulizia delle unghie è effettuato mediante procedura antisettica (36) disciplinata da linee guida adottate mediante decreto dirigenziale della competente struttura della Regione.
Art. 62
- Vaccinazioni
1. Per gli operatori di attività di estetica nonché per quelli di tatuaggio e piercing la Regione promuove campagne di vaccinazione gratuita antitetanica e contro malattie infettive trasmesse per via parenterale.
Note del Redattore:
Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 29, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 10.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.