Regolamento 2 ottobre 2007, n. 47/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing).
Bollettino Ufficiale n. 31, parte prima, del 10 ottobre 2007
SEZIONE II
- Requisiti tecnici
Art. 54
- Liquami reflui
1. I requisiti e le caratteristiche dell’impianto di raccolta e smaltimento di acque nere, saponose e pluviali sono fissati dal regolamento edilizio comunale.
2. È vietato ubicare le bocche di estrazione delle fosse biologiche all’interno degli spazi di cui all’articolo 45, salvo eventuali deroghe previste dal regolamento edilizio comunale per edifici esistenti nel caso in cui non sia possibile l’ubicazione di tali bocche in area scoperta.
Art. 55
- Acqua potabile
1. Gli immobili in cui si esercitano le attività di tatuaggio e piercing sono forniti di acqua potabile.
Art. 56
- Impianti di termoventilazione e climatizzazione
1. La progettazione e realizzazione di impianti di termoventilazione o di climatizzazione rispettano la normativa UNI 10339 nonché le disposizioni comunali contro l’inquinamento acustico.
2. In assenza di impianti di termoventilazione o di climatizzazione, gli esercizi dispongono di un impianto singolo o centralizzato per il riscaldamento dell’aria ambiente.
Note del Redattore:
Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 29, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 10.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.