Regolamento 2 ottobre 2007, n. 47/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing).
Bollettino Ufficiale n. 31, parte prima, del 10 ottobre 2007
SEZIONE II
- Strumentazione
Art. 37
- Strumenti soggetti a detersione e disinfezione
1. Sono tenuti in perfette condizioni di pulizia e puliti dopo ogni utilizzazione con soluzioni detergenti e disinfettante i seguenti strumenti:
a) vasche;
b) apparecchiature per abbronzatura;
c) impianti di sauna;
d) bagno turco;
e) bagno di vapore.
2. Sono tenuti in perfette condizioni di pulizia e puliti con soluzioni detergenti e disinfettante nonché protetti con lenzuoli monouso di tipo tessuto non tessuto i seguenti strumenti:
a) carrelli e lettini per massaggi e altre prestazioni in ambito estetico;
b) poltrone per trattamenti estetici.
Art. 38
- Aghi
1. Gli aghi per depilazione con diatermocoagulazione sono esclusivamente monouso ed eliminati dopo ogni prestazione.
2. È vietato l’uso ripetuto, anche sulla stessa persona, degli aghi di cui al comma 1.
Art. 39
- Strumenti acuminati o taglienti
1. Gli strumenti acuminati o taglienti per manicure e pedicure estetico sono di norma monouso.
2. Se non monouso, gli strumenti acuminati o taglienti sono sostituiti dopo ogni prestazione e preliminarmente alla successiva utilizzazione sono lavati, spazzolati, disinfettati e sterilizzati (65) secondo le procedure disciplinate dalla sezione I del presente capo.
3. Gli strumenti acuminati o taglienti monouso sono raccolti e smaltiti in appositi contenitori rigidi, in materiale che permette l’introduzione in sicurezza dello strumento ed in modo da evitare fuoriuscite accidentali.
Art. 40
- Biancheria
1. Ogni capo di biancheria utilizzato è sostituito dopo ogni prestazione.
2. Preliminarmente all’impiego, la biancheria usata è lavata con temperatura a 90 gradi centigradi.
3. Per quei capi di biancheria non sottoponibili ai lavaggi di cui al comma 2, si provvede con temperature dell’acqua non inferiori a 60 gradi centigradi, preferibilmente usando un disinfettante, compresa candeggina, prima dell’ultimo risciacquo.
Note del Redattore:
Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 29, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 10.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.