Regolamento 2 ottobre 2007, n. 47/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing).
Bollettino Ufficiale n. 31, parte prima, del 10 ottobre 2007
SEZIONE I
- Requisiti comuni di spazi e locali
Art. 1
- Definizione ed oggetto
1. Ai fini del presente regolamento si intende:
a) per operatore, colui che esegue trattamenti di estetica ovvero tatuaggi o piercing in possesso dei requisiti formativi di cui all’articolo 10 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing); (58)
b) per richiedente, il soggetto che domanda l’effettuazione su di sé dei trattamenti di estetica o necessari all’esecuzione di tatuaggi o piercing;
c) per carattere minimo dei requisiti, la loro inderogabilità in senso limitativo ad opera dei regolamenti comunali, ai sensi del combinato disposto degli articoli 5 e 6 della legge;
d) per legge, la legge regionale 28 del 2004.
2. Ai fini dell’applicazione della legge e del presente regolamento le attività di estetica ricomprendono le attività di onicotenica di cui al capo IV del presente titolo.
3. Nel caso in cui le attività di estetica e di tatuaggio e piercing siano svolte in alberghi e palestre:
a) si applicano i requisiti strutturali, gestionali ed igienico-sanitari stabiliti dal presente regolamento e dai regolamenti comunali;
b) ai titolari delle strutture, se non operatori, non è richiesto il possesso dei requisiti formativi previsti dal presente regolamento.
4. Il presente titolo disciplina i requisiti minimi strutturali, gestionali ed igienico-sanitari per l’esercizio delle attività di estetica nonché le modalità di utilizzo delle relative attrezzature e costituisce attuazione dell’articolo 5, comma 1, lettere a) e b) della legge.
5. Ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera a) della legge, il presente capo detta i requisiti minimi strutturali dei locali in cui sono effettuate le attività di estetica come definite dall’articolo 1, comma 1 della legge e dal comma 2 del presente articolo.
Art. 2
- Spazi e locali
1. Gli immobili in cui si esercitano le attività di estetica si compongono, secondo le modalità prescritte dal presente regolamento, dei seguenti spazi o locali destinati a:
a) esercizio dell’attività e attesa della clientela;
c) servizio igienico;
d) ripostiglio;
e) spogliatoio;
f) eventuali corridoi e disimpegni.
Art. 3
- Requisiti comuni
1. Gli immobili in cui si esercitano le attività di estetica sono forniti di:
a) acqua potabile;
b) impianto per la raccolta e lo smaltimento dei liquami conformi al regolamento edilizio comunale; è vietato ubicare le bocche di estrazione delle fosse biologiche all’interno degli spazi di cui all’articolo 2, salvo eventuali deroghe previste dal regolamento edilizio per edifici esistenti e nel caso in cui non sia possibile l’ubicazione di tali bocche in area scoperta.
2. L’altezza dei locali doccia, servizio igienico, ripostiglio e spogliatoio ha le seguenti caratteristiche minime:
a) un’altezza media non inferiore a 2,4 metri;
b) nel caso di soffitti inclinati l’altezza minima non è inferiore a 2 metri;
c) nel caso di soffitti piani che presentino discontinuità di altezze l’altezza minima non è inferiore a 2,2 metri;
3. L’aerazione dei locali doccia, servizio igienico (3) e spogliatoio ha le seguenti caratteristiche minime:
a) aerazione naturale e diretta mediante finestre; (4)
b) in difetto dei requisiti di cui alla lettera a) del presente comma, è installato un impianto di aspirazione (5) forzata conforme alle prescrizioni del regolamento edilizio comunale.
4. I locali con box doccia, servizio igienico e spogliatoio dispongono di illuminazione adeguata, anche artificiale.(6)
5. In tutti i locali del presente capo:
a) ogni superficie di lavoro o di appoggio sono in materiale facilmente lavabile e disinfettabile;
b) le pareti sono realizzate o rivestite in materiale facilmente lavabile e disinfettabile per almeno 2 metri di altezza;
c) i pavimenti presentano una superficie unita e compatta, antisdrucciolevole nonché facilmente lavabile e disinfettabile.
Note del Redattore:
Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 29, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 10.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.