Regolamento 2 ottobre 2007, n. 47/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing).
Bollettino Ufficiale n. 31, parte prima, del 10 ottobre 2007
CAPO IV
- Attività promiscue
Art. 74
- Attività promiscue in unico esercizio
1. Le attività di tatuaggio e piercing possono essere svolte negli stessi immobili in cui si esercitano le attività di estetica disciplinate al titolo I, fermo restando l’obbligo dello specifico titolo abilitativo.
2. Nei casi di cui al comma 1:
a) gli esercizi dispongono del locale per l’esecuzione delle prestazioni nonché dello spazio per la pulizia e la sterilizzazione di cui, rispettivamente, all’articolo 45, comma 1, lettere b) e c), con i requisiti disciplinati dal titolo II.
b) gli spazi e locali di cui agli articoli 2 e 45 diversi da quelli indicati alla lettera a) del presente comma hanno i requisiti disciplinati dal titolo I.
Note del Redattore:
Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 29, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 10.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.