Menù di navigazione

Regolamento 2 ottobre 2007, n. 47/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing).

Bollettino Ufficiale n. 31, parte prima, del 10 ottobre 2007

CAPO III
- Modalità di utilizzo delle attrezzature
SEZIONE I
- Sterilizzazione delle attrezzature
Art. 63
- Oggetto
1. Ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b) della legge, il presente capo disciplina le modalità di utilizzo delle attrezzature per l’esecuzione di tatuaggi e piercing.
Art. 64
- Sterilizzazione
1. Ogni attrezzatura che entra in contatto diretto o indiretto con la cute del cliente durante l’esecuzione del tatuaggio e del piercing è sottoposta a procedura di sterilizzazione da parte del fornitore o dell’operatore nell’esercizio dove presta l’attività secondo le procedure di cui al titolo I, capo III, sezione I, salvo quanto stabilito dal presente articolo.
2. Nel caso in cui la sterilizzazione sia eseguita dall’operatore essa è eseguita esclusivamente con l’impiego di autoclave e nel rispetto della seguente procedura per fasi successive:
a) successivamente ad un’eventuale pulizia meccanica a secco, l’attrezzatura è immersa in soluzione detergente e disinfettante per almeno trenta minuti ovvero per un periodo ridotto secondo le istruzioni del costruttore nel caso in cui è utilizzato un apparecchio ad ultrasuoni;
b) lavaggio ed eventuale spazzolatura nonché risciacquatura in acqua corrente;
c) asciugatura con salviette monouso;
d) chiusura di ogni singola attrezzatura in idonea busta apposita per sterilizzazione in autoclave recante striscia cromatica per il controllo della temperatura raggiunta;
e) inserimento delle buste in autoclave e avviamento del programma prescelto secondo le indicazioni del manuale di istruzioni dell’autoclave;
f) custodia delle buste di cui alle lettere d) ed e) del presente comma in cassetti o contenitori, avendo cura di evitare l’esposizione a polvere, luce ed umidità.
3. Su ciascuna delle buste di cui alle lettere d) ed e) del comma 2 sono annotate le date di esecuzione e scadenza della sterilizzazione; l’intervallo temporale fra la data di esecuzione e la data di scadenza della sterilizzazione non può essere superiore a sessanta giorni.
4. I cassetti o contenitori di cui alla lettera f) del comma 2 hanno la destinazione esclusiva di conservazione delle buste e sono in materiale facilmente lavabile e disinfettabile o almeno sanificabile.
5. L’operatore osserva una particolare attenzione nella manipolazione delle buste contenenti attrezzature sterilizzate o da sterilizzare che abbiano parti taglienti o pungenti in modo tale da evitarne la perforazione accidentale.
SEZIONE II
- Attrezzature per tatuaggi - Pigmenti
Art. 65
- Tatuaggi con aghi
1. Per l’esecuzione del tatuaggio con aghi è utilizzata apposita apparecchiatura elettromeccanica costituita dalle seguenti componenti principali:
a) macchina o pistola (tattoo machine o gun tattoo), ossia la componente base costituita da un supporto dotato di alloggiamento per un congegno elettromeccanico che, azionato da un comando a pedale, imprime ad una barra metallica movimenti percussivi in rapida sequenza; durante l’utilizzo tale componente è protetta con buste o pellicole in materiale plastico da rimuovere dopo ogni prestazione;
b) manipolo (grip) e puntale (tip), ossia le parti smontabili dell’apparecchiatura all’interno delle quali scorre, con movimento percussivo, una barra metallica sulla cui estremità esterna sono saldati gli aghi per il tatuaggio; manipolo e puntale sono sterilizzati prima di essere montati sulla componente di cui alla lettera a) del presente comma;
c) barra porta aghi, ossia la componente flessibile dell’apparecchiatura in quanto gli aghi in essa saldati ad un’estremità sono montati in modo diverso a seconda delle differenti necessità di distribuzione del pigmento; la barra è sterilizzata preliminarmente all’inserimento nell’apparecchiatura;
d) aghi per il tatuaggio, ossia la componente dell’apparecchiatura che introduce il pigmento nel derma mediante perforazione dell’epidermide effettuata dal movimento percussivo della barra di cui alla lettera c) del presente comma; il montatore dell’apparecchiatura o l’operatore del tatuaggio cura personalmente la saldatura degli aghi nella barra;
e) vaschette o cappucci per i pigmenti, ossia le vaschette di piccolo formato contenenti i pigmenti per il tatuaggio, riempite nella misura stimata sufficiente o comunque esauribile per le necessità di una seduta con ogni cliente; l’operatore acquista le vaschette o i cappucci in confezione singola, sigillata e sterile ovvero provvede alla loro sterilizzazione.
2. Le buste o pellicole di materiale plastico della componente base dell’apparecchiatura, gli aghi staccati dalla barra dopo ogni prestazione nonché le vaschette o cappucci per i pigmenti di cui, rispettivamente, alle lettere a), c) ed e) del comma 1, (37)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R, art. 24.

sono smaltiti come rifiuto sanitario ai sensi dell’articolo 57.
3. La barra porta aghi di cui alla lettera c) del comma 1, può essere acquistata con aghi già assemblati solo se fornita sterile e in confezione singola e sigillata; se l’operatore esegue l’assemblaggio degli aghi personalmente, la barra con gli aghi saldati è sterilizzata presso l’esercizio.
Art. 66
- Tatuaggi con altre tecniche
1. Sono sottoposte a procedure di sterilizzazione ai sensi dell’articolo 64:
a) l’attrezzatura utilizzata per scarificare la cute nel caso in cui il tatuaggio sia effettuato mediante scarificazione;
b) le parti dell’apparecchiatura che perforano la cute per l’introduzione del pigmento nel derma nel caso in cui il tatuaggio sia effettuato mediante tecnica samoana o giapponese o altre tecniche tradizionali. (66)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R, art. 7.

Art. 67
- Pigmenti
1. Per l’esecuzione dei tatuaggi sono utilizzati esclusivamente pigmenti in confezioni sigillate, corredati di documento tecnico nel quale sono almeno riportati:
a) estremi identificativi, compresa sede legale, del produttore o distributore;
1 bis. I componenti dei pigmenti osservano la risoluzione del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa AP(2008) 1 adottata il 20 febbraio 2008 (Resolution on requirements and criteria for the safety of tattoos and permanent make-up ‘superseding Resolution ResAP(2003)2 on tattoos and permanent make-up’), (54)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 31/R, art. 3.

nelle parti non disciplinate da normative dell’Unione europea o italiana attuativa.(41)

Comma aggiunto con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R, art. 25.

2. Le confezioni aperte sono conservate in condizioni di asepsi.
SEZIONE III
- Attrezzature per piercing
Art. 68
- Attrezzature per piercing
1. Il piercing è eseguito mediante:
a) ago cannula o ago da piercing;
b) forbici o pinze;
c) pinze ad anelli;
d) dispositivi meccanici di foratura;
e) monili per piercing.
Art. 69
- Ago cannula
1. L’ago cannula è lo strumento con il quale l’operatore esegue manualmente la perforazione, con perdita di sostanza, del tessuto cutaneo o mucoso, per inserire un monile.
2. L’operatore utilizza esclusivamente aghi cannula in confezioni singole e sigillate monouso sulla quale il confezionatore abbia attestato:
a) l’avvenuta sterilizzazione;
b) la data di esecuzione della sterilizzazione nonché la sua scadenza;
c) il metodo di sterilizzazione.
Art. 70
- Forbici o pinze
1. Le forbici o pinze sono lo strumento con il quale l’operatore taglia a misura l’ago cannula.
2. L’operatore sterilizza le forbici o pinze prima di ogni applicazione.
Art. 71
- Pinze ad anelli
1. Le pinze ad anelli sono lo strumento con il quale l’operatore afferra ed immobilizza la parte anatomica nella quale si intende eseguire la perforazione con l’ago cannula.
2. L’operatore sterilizza le pinze ad anelli prima di ogni applicazione.
Art. 72
- Dispositivi meccanici di foratura
1. I dispositivi meccanici di foratura sono gli strumenti utilizzati per l’inserimento anatomico del pre-orecchino nel padiglione auricolare; per pre-orecchino si intende il monile provvisorio con cui è praticato il foro nel padiglione auricolare.
2. Il dispositivo meccanico di foratura è costituito dall’impugnatura, dal congegno che imprime il movimento al pre-orecchino da inserire nonché da una cartuccia protettiva monouso sulla quale è montato il pre-orecchino stesso.
3. L’uso dei dispositivi meccanici di foratura è ammesso esclusivamente per il piercing auricolare.
4. L’operatore sterilizza l’eventuale parte rimuovibile del dispositivo meccanico di foratura prima di ogni utilizzazione.
5. L’operatore protegge la parte costituente il corpo del dispositivo meccanico di foratura con apposite buste copri pistola ovvero pellicole di materiale plastico.
6. L’operatore può utilizzare cartucce protettive monouso acquistate in confezioni singola e sigillata di cui siano attestate la sterilizzazione ai sensi dell’articolo 69, comma 2; in tale caso è ammesso l’uso di cartucce monouso preventivamente caricate con pre-orecchino.
Art. 73
- Monili o pre-orecchini
1. Per i monili di primo inserimento da applicare immediatamente dopo la perforazione della cute, l’operatore utilizza esclusivamente monili o pre-orecchini di cui all’articolo 72, acquistati in confezione singola monouso sulla quale sono indicati: (42)

Alinea così sostituita con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R, art. 26.

a) la data di esecuzione della sterilizzazione nonché la sua scadenza;
b) il metodo di sterilizzazione;
c) la composizione metallica percentuale.
2. Le indicazioni di cui al comma 1 possono essere contenute in apposito documento corredato al monile e ad esso riferibile mediante stampigliatura di matricola.
3. Per i monili di primo inserimento da applicare immediatamente dopo la perforazione della cute con tecniche diverse da quelle di cui all’articolo 72, l’operatore utilizza esclusivamente monili o pre-orecchini sterilizzati e confezionati ai sensi dell’articolo 64 e del numero 1), della lettera c) del comma 1 dell’articolo 58. (43)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R, art. 26.


Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola inserita con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera abrogata con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola soppressa con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R R, art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola inserita con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Cifra così sostituita con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 17.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 18.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 19.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 20.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R art. 21.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 21.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 22.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 23.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 24.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola soppressa con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 25.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 25.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera abrogata con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 25.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 25.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Alinea così sostituita con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 26.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 26.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Cifra così sostituita con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 27.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Capo inserito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 28.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 29, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 30.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 31.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 31.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Periodo così sostituito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 34.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Cifra così sostituita con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 35.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 31/R , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 31/R , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 31/R , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 31/R , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo aggiunto con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 31/R , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 31/R , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Allegato A abrogato con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Numero aggiunto all' Allegato B con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 17.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Numero aggiunto all' Allegato C con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 18.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte all' Allegato F con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 19.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte all' Allegato G con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 20.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.