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Regolamento 2 ottobre 2007, n. 47/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing).

Bollettino Ufficiale n. 31, parte prima, del 10 ottobre 2007

CAPO I
- Requisiti minimi strutturali
SEZIONE I
- Requisiti di idoneità di spazi e locali
Art. 44
- Oggetto e definizioni
1. Il presente titolo disciplina i requisiti minimi strutturali, gestionali ed igienico-sanitari per l’esercizio delle attività di tatuaggio e piercing nonché le modalità di utilizzo delle relative attrezzature e costituisce attuazione dell’articolo 5, comma 1, lettere a) e b) della legge.
2. Ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera a) della legge, il presente capo detta i requisiti minimi strutturali dei locali in cui sono effettuate, anche disgiuntamente, le attività di tatuaggio e piercing come rispettivamente definite dall’articolo 1, commi 3 e 4, della legge.
3. Per requisiti strutturali si intende:
a) requisiti concernenti l’idoneità dei locali di cui al comma 2, disciplinati dalla sezione I del presente capo;
b) requisiti tecnici concernenti la necessaria dotazione dei locali diversa da quella necessaria all’esercizio delle attività di estetica, disciplinati dalla sezione II del presente capo.
4. Il comune stabilisce i requisiti minimi strutturali per l’esercizio delle attività di tatuaggio e piercing, fermi restando i capi II e III del presente titolo.
5. Si osserva il presente titolo per coloro che, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 87, esercitano l’attività di dermopigmentazione effettuata mediante strumenti perforanti l’epidermide con deposizione del pigmento negli strati superficiali del derma, principalmente per il trucco del contorno labbra e sopracciglia.
6. Non si osserva il presente regolamento per la decorazione del corpo effettuata mediante la colorazione dell’epidermide tramite pigmenti a base di Henné o derivati.
Art. 45
- Superficie minima. Spazi e locali
1. Gli esercizi destinati all’esercizio di piercing e tatuaggi hanno una superficie non inferiore a 25 metri quadrati e sono composti di:
a) locale polifunzionale per ricevimento, informazione, attesa della clientela e servizio cassa;
b) locale per l’esecuzione delle prestazioni;
c) locale o spazio per la pulizia e la sterilizzazione della strumentazione per l’esecuzione delle prestazioni;
d) locale o spazio magazzino;
e) locale o spazio spogliatoio;
f) servizio igienico con possibile uso promiscuo ai sensi della lettera e);
g) eventuali corridoi e disimpegni.
Art. 46
- Requisiti comuni
1. Il locale polifunzionale e il locale per l’esecuzione delle prestazioni sono dotati di:
a) altezza media non inferiore a 2,7 metri; in presenza di copertura inclinata o variabile l’altezza minima non è inferiore a 2,2 metri;
b) aerazione con le seguenti caratteristiche minime alternative di superficie aerante diretta:
1) un ottavo della superficie del pavimento;
2) un sedicesimo della superficie del pavimento con obbligatoria installazione di impianto di termoventilazione rispettoso della normativa UNI 10339;
c) nel caso di mancanza di superficie aerante diretta con le caratteristiche di cui alla lettera b) del presente comma, è obbligatoria l’installazione di un impianto di climatizzazione dell’aria rispettoso della normativa UNI 10339.
2. Nelle superfici aeranti dirette di cui alla lettera b) del comma 1 sono computabili le superfici costituite da porte e porte-finestre e sono escluse le finestre a lucernario; le superfici finestrate apribili sono protette con reti a maglia fitta.
3. Lo spazio per la pulizia e la sterilizzazione, lo spazio magazzino, lo spazio spogliatoio nonché i corridoi e i disimpegni hanno un’altezza non inferiore a 2,4 metri; in presenza di copertura inclinata o variabile l’altezza minima non è inferiore a 2 metri.
4. I locali polifunzionale, per l’esecuzione delle prestazioni e servizio igienico, lo spazio per la pulizia e la sterilizzazione della strumentazione, il locale magazzino nonché i corridoi e disimpegni hanno soffitti privi di travature e canalizzazioni a vista.
5. Il locale per l’esecuzione delle prestazioni ovvero ciascuno degli spazi di cui all’articolo 48, comma 1, lettera a), numero 2) nonché lo spazio per la pulizia e la sterilizzazione sono dotati di un lavabo con le seguenti caratteristiche:
1) erogazione mediante comando non manuale di acqua corrente sia calda che fredda;
2) distributore di sapone liquido;
3) distributore di asciugamani monouso;
6. Tutti i locali e spazi di cui all’articolo 45 sono inoltre dotati di:
a) illuminazione adeguata alle attività che in essi si svolgono;
b) pareti con superfici impermeabili agevolmente lavabili e disinfettabili, di altezza non inferiore a due metri; tale altezza minima non è prescritta per i corridoi e i disimpegni;
c) pavimentazione costituita da superficie unita e compatta, agevolmente lavabile e disinfettabile.
Art. 47
- Locale polifunzionale
1. Il locale polifunzionale di cui all’articolo 45, comma 1, lettera a) ha una superficie non inferiore a 6 metri quadrati ovvero a 9 metri quadrati se utilizzato da persone in attività lavorativa di carattere continuativo.
2. Nel locale polifunzionale è affisso un avviso sulle finalità e modalità del trattamento dei dati nonché sui diritti degli interessati e sulle altre informazioni di cui all’Sito esternoarticolo 13 del d.lgs. 196/2003 .
Art. 48
- Locale per l’esecuzione delle prestazioni
1. Il locale per l’esecuzione delle prestazioni di cui all’articolo 45, comma 1, lettera b) è dotato di:
a) superficie di:
1) almeno 9 metri quadrati per un solo operatore;
2) oltre alla superficie di cui al numero 1), (30)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R, art. 18.

almeno 6 metri quadrati per ogni ulteriore operatore; in tal caso gli spazi per ciascun operatore sono separati con pannellature agevolmente lavabili e disinfettabili, rialzate dal pavimento in misura idonea a consentire la pulizia e di un’altezza che consenta non meno di 30 centimetri di spazio tra essi e il soffitto;
b) fermo restando quanto prescritto dall’articolo 46, comma 6, lettera c), eventuali raccordi stondati fra pareti e pavimento o fra pareti sono realizzati a perfetta regola d’arte, senza manufatti con la formazione di sporgenze, anche nel caso di eventuale applicazione di paraspigoli;
c) accesso da disimpegno o dal locale polifunzionale di cui all’articolo 47.
Art. 49
- Locale o spazio per la pulizia e la sterilizzazione
1. Il locale o lo spazio per la pulizia e la sterilizzazione di cui all’articolo 45, comma 1, lettera c), è dotato di:
a) superficie non inferiore a 4 metri quadrati ovvero di 3 metri quadrati quando sia ricavato all’interno del locale per l’esecuzione delle prestazioni di cui all’articolo 48 mediante divisori con le caratteristiche di cui al medesimo articolo 48, comma 1, lettera a), numero 2);
b) altezza media non inferiore a 2,4 metri; in presenza di copertura inclinata o variabile l’altezza minima non è inferiore a 2 metri;
c) aerazione con le seguenti caratteristiche minime alternative di superficie aerante diretta:
1) un ottavo della superficie del pavimento;
2) un sedicesimo della superficie del pavimento con obbligatoria installazione di impianto di estrazione dell’aria che garantisca un ricambio non inferiore a tre volumi-ambiente per ora e messo in funzione dall’interruttore di attivazione dell’illuminazione elettrica del locale;
3) nelle superfici aeranti dirette di cui alla lettera c) del comma 1 sono computabili le superfici costituite da porte e porte-finestre e sono escluse le finestre a lucernario; le superfici finestrate apribili sono protette con reti a maglia fitta;
d) accesso da disimpegno o dal locale di cui all’articolo 48 o comunque non di passaggio.
1 bis. In mancanza di superficie aerante diretta ai sensi della lettera c) del comma 1, il locale o lo spazio per la pulizia e la sterilizzazione è dotato di un impianto di estrazione dell'aria che garantisca, in continuo durante l'apertura dell'esercizio ed anche senza la presenza di alcuna persona, un ricambio non inferiore a sei volumi-ambiente per ora. (53)

Comma aggiunto con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 31/R, art. 2.

2. Nel caso in cui lo spazio per la pulizia e la sterilizzazione sia ricavato all’interno del locale per l’esecuzione delle prestazioni:
a) si applicano i requisiti di aerazione del locale per l’esecuzione delle prestazioni;
b) la superficie del locale per l’esecuzione delle prestazioni è computata al netto della superficie dello spazio per la pulizia e la sterilizzazione.
2 bis. Non è richiesto il locale o spazio per la pulizia e la sterilizzazione quando:
a) l’esercizio utilizza esclusivamente attrezzatura che entra in contatto anche indiretto con la cute del richiedente sterilizzata e contenuta in confezioni singole e sigillate monouso;
b) la sterilizzazione è affidata a terzi esterni all’esercizio; (31)

Comma aggiunto con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R, art. 19.

Art. 50
- Magazzino
1. Il magazzino di cui all’articolo 45, comma 1, lettera d) è utilizzato per la custodia di qualsiasi materiale di uso corrente, dello strumentario di scorta, dei materiali e delle attrezzature per la pulizia degli ambienti e per i rifiuti sanitari.
2. Il magazzino è dotato di:
a) superficie non inferiore a 2 metri quadrati;
b) aerazione con le seguenti caratteristiche minime alternative:
1) superficie aerante diretta non inferiore ad un ottavo del pavimento o comunque non inferiore a 0,40 metri quadrati;
2) installazione di un impianto di estrazione dell’aria che garantisca un ricambio non inferiore a tre volumi-ambiente per ora e messo in funzione dall’interruttore di attivazione dell’illuminazione elettrica del locale;
c) almeno un armadio con porte scorrevoli od a battente, in materiale agevolmente lavabile e disinfettabile.
3. Lo spazio magazzino può essere ricavato all’interno del locale polifunzionale ovvero nel locale spogliatoio o in un disimpegno a condizione che:
a) non si verifichino interferenze con le funzioni del locale o del disimpegno;
b) la superficie del locale o del disimpegno in cui è ricavato lo spazio magazzino sia computata al netto della superficie dello spazio magazzino; la superficie dello spazio magazzino è in ogni caso computata nella superficie minima dell’esercizio di cui all’articolo 45, comma 1.
Art. 51
- Spogliatoio
1. Lo spogliatoio di cui all’articolo 45, comma 1, lettera e) è dotato di:
a) una superficie minima idonea a consentire la corretta allocazione di un armadietto per ciascun operatore con la disponibilità di una superficie ulteriore di 1,20 metri quadrati per ogni operatore eventualmente presente in contemporanea ad altri operatori;
b) aerazione con le seguenti caratteristiche minime alternative:
1) superficie aerante diretta non inferiore ad un ottavo del pavimento o comunque non inferiore a 0,40 metri quadrati;
2) installazione di un impianto di estrazione dell’aria che garantisca, in continuo durante l’apertura dell’esercizio ed anche senza la presenza in esso di alcuna persona, un ricambio non inferiore a sei volumi-ambiente per ora;
c) un armadietto a doppio scomparto per ciascun operatore o ad un solo scomparto in caso di utilizzo documentato ai sensi dell’articolo 58, comma 1, lettera c), numero 2) di abbigliamento monouso e per il personale amministrativo; gli armadietti sono costituti di superfici impermeabili, agevolmente lavabili e disinfettabili.
2. L’accesso allo spogliatoio avviene da disimpegno o dal locale polifunzionale.
3. Lo spazio spogliatoio non può costituire spazio di passaggio per altri locali.
Art. 52
- Servizio igienico
1. Il servizio igienico di cui all’articolo 45, comma 1, lettera f) è ubicato all’interno della superficie coperta dell’esercizio e dotato di:
a) superficie non inferiore a 1,20 metri quadrati per il locale con il wc sia con la presenza del lavabo che senza, ovvero un metro quadrato per l’antibagno, sia con la presenza del lavabo che senza; in entrambi i casi il lato minore del locale non è inferiore a 90 centimetri;
b) aerazione con le caratteristiche di cui all’articolo 51, comma 1, lettera b), con possibilità nell’antibagno di ventilazione con aria di transito verso il locale con il wc e computabilità nelle superfici aeranti anche delle finestre a lucernario; le superfici finestrate apribili sono protette con reti a maglia fitta;
c) almeno un servizio igienico disponibile per clienti ed operatori, con accesso da disimpegno o dal locale polifunzionale;
d) antibagno quando l’accesso non avvenga da disimpegno o da corridoio;
e) pareti, compreso l’eventuale antibagno, protette da una balza in ceramica o smalto lavabile con la medesima altezza.
2. All’interno del servizio igienico è consentita l’installazione di una cabina doccia a condizione che occupi spazi di superficie ulteriori a quelli indicati nella lettera a) del comma 1; in ogni caso il pavimento della cabina doccia ha caratteristiche antisdrucciolo certificate.
Art. 53
- Corridoi e disimpegni
1. I corridoi ed i disimpegni di cui all’articolo 45, comma 1, lettera g) sono dotati di:
a) larghezza non inferiore a un metro (32)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R, art. 20.

lungo il tratto di transito;
b) aerazione naturale o forzata, diretta o indiretta, purché adeguata ad evitare sacche di ristagno.
2. Verso l’interno dei corridoi e dei disimpegni non si aprono porte di spazi e locali, provvedendo, per le necessità di passaggio, all’installazione di porte scorrevoli od a soffietto.
SEZIONE II
- Requisiti tecnici
Art. 54
- Liquami reflui
1. I requisiti e le caratteristiche dell’impianto di raccolta e smaltimento di acque nere, saponose e pluviali sono fissati dal regolamento edilizio comunale.
2. È vietato ubicare le bocche di estrazione delle fosse biologiche all’interno degli spazi di cui all’articolo 45, salvo eventuali deroghe previste dal regolamento edilizio comunale per edifici esistenti nel caso in cui non sia possibile l’ubicazione di tali bocche in area scoperta.
Art. 55
- Acqua potabile
1. Gli immobili in cui si esercitano le attività di tatuaggio e piercing sono forniti di acqua potabile.
Art. 56
- Impianti di termoventilazione e climatizzazione
1. La progettazione e realizzazione di impianti di termoventilazione o di climatizzazione rispettano la normativa UNI 10339 nonché le disposizioni comunali contro l’inquinamento acustico.
2. In assenza di impianti di termoventilazione o di climatizzazione, gli esercizi dispongono di un impianto singolo o centralizzato per il riscaldamento dell’aria ambiente.

Note del Redattore:

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Parola inserita con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 1.

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Lettera abrogata con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 2.

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Parola soppressa con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 2.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 2.

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Parola così sostituita con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 2.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 2.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 3.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 4.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 4.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R R, art. 5.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 6.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 7.

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Parola inserita con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 8.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 8.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 8.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 8.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 9.

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Cifra così sostituita con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 9.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 9.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 10.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 11.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 12.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 13.

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Comma inserito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 13.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 14.

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Articolo abrogato con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 15.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 16.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 16.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 17.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 18.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 19.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 20.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R art. 21.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 21.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 22.

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Parola così sostituita con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 23.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 24.

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Parola soppressa con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 25.

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Parola così sostituita con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 25.

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Lettera abrogata con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 25.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 25.

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Alinea così sostituita con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 26.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 26.

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Cifra così sostituita con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 27.

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Capo inserito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 28.

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Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 29, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 10.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 30.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 31.

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Comma inserito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 31.

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Periodo così sostituito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 34.

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Cifra così sostituita con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 35.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 31/R , art. 1.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 31/R , art. 2.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 31/R , art. 3.

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 31/R , art. 4.

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Articolo aggiunto con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 31/R , art. 5.

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Comma inserito con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 31/R , art. 6.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 1.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 2.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 2.

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Lettera così sostituita con con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 3.

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Comma inserito con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 3.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 4.

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Lettera così sostituita con con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 5.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 6.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 7.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 8.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 9.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 11.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 11.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 12.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 12.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 13.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 13.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 14.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 15.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 15.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 15.

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Allegato A abrogato con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 16.

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Numero aggiunto all' Allegato B con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 17.

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Numero aggiunto all' Allegato C con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 18.

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Parole aggiunte all' Allegato F con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 19.

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Parole aggiunte all' Allegato G con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 20.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.