Regolamento 2 ottobre 2007, n. 47/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing).
Bollettino Ufficiale n. 31, parte prima, del 10 ottobre 2007
CAPO IV
- Onicotecnica
Art. 41
- Oggetto
1. L’attività di onicotecnica consiste nella preparazione dell’unghia e della pelle che la contorna con apposizione o realizzazione, mediante resine, gel o altre sostanze, di unghie finte.
2. L’apposizione di unghie preformate è operata mediante collanti.
Art. 42
- Requisiti minimi strutturali ed igienico-sanitari
1. I requisiti minimi strutturali ed igienico-sanitari per l’attività di onicotecnica sono i medesimi stabiliti dai capi I, II e III del presente titolo.
Art. 43
- Requisiti formativi
1. Gli operatori di onicotecnica sono in possesso dei requisiti formativi degli estetisti di cui al titolo V.
1 bis. Sono altresì in possesso dei requisiti formativi degli estetisti di cui al titolo V coloro che esercitano l’attività di sola apposizione o realizzazione, attraverso resine, gel o altre sostanze, di unghie finte senza preparazione dell’unghia e della pelle che la contorna.(52)
Note del Redattore:
Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 29, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 10.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.