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Regolamento 2 ottobre 2007, n. 47/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing).

Bollettino Ufficiale n. 31, parte prima, del 10 ottobre 2007

CAPO III
- Modalità di utilizzo delle attrezzature
SEZIONE I
- Sterilizzazione e disinfezione ad alto livello
Art. 29
- Oggetto
1. Ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b) della legge, il presente capo detta le modalità di utilizzo delle attrezzature per le attività di estetica. 
2. Ai sensi dell’Sito esternoarticolo 2, comma 1, lettera i) del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 (Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'Sito esternoarticolo 24 della L. 31 luglio 2002, n. 179 ), i rifiuti derivanti dalle attività di estetica si considerano rifiuti speciali con applicazione della relativa disciplina.
Art. 30
- Obblighi
1. Gli estetisti sterilizzano o disinfettano ad alto livello gli strumenti e gli oggetti non monouso secondo le procedure disciplinate nella presente sezione.
2. Le apparecchiature elettromeccaniche e le attrezzature in genere sono tenute in buone condizioni igieniche in ogni loro parte.
3. Ogni parte di tutte le apparecchiature e attrezzature che hanno un contatto diretto con l’utente:
a) sono rimuovibili in modo da poter essere sostituite dopo ogni prestazione e preliminarmente alla successiva utilizzazione qualora non siano monouso
b) sottoposte a trattamenti di pulizia, disinfezione o sterilizzazione secondo le procedure disciplinate nella presente sezione, in rapporto al tipo di materiale in cui sono realizzati
4. Gli strumenti che non sono sterilizzabili o non possono essere sottoposti alla relativa procedura, dopo ogni prestazione e preliminarmente alla successiva utilizzazione sono:
a) sostituiti qualora non siano monouso;
b) lavati, spazzolati e disinfettati.
5. Gli apparecchi per la sterilizzazione di cui all’articolo 31, comma 2 sono periodicamente sottoposti a controllo di buon funzionamento tramite l’uso di test biologici regolarmente in commercio.
Art. 31
- Sterilizzazione
1. Per sterilizzazione si intende il procedimento mediante il quale si ottiene la distruzione di tutti i microorganismi patogeni e non patogeni nonché delle spore intese come forma biologica mediante la quale i microorganismi sopravvivono in ambiente ostile in attesa del ripristino di condizioni di forma vegetativa che ne consente la moltiplicazione.
2. La sterilizzazione si ottiene con l’applicazione di calore mediante l’impiego dei seguenti apparecchi, da usare secondo le istruzioni del costruttore:
a) autoclave produttiva di calore umido sotto forma di vapore d’acqua in pressione mediante lo schema operativo tipo di vapore d’acqua a 121 gradi centigradi per 20 minuti;
b) stufa a secco produttiva di calore secco mediante lo schema operativo tipo di temperatura a 170 gradi centigradi per 60 minuti, 160 gradi centigradi per 120 minuti, 150 gradi centigradi per 150 minuti; (64)

Lettera così sostituita con con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R, art. 5.

c) sterilizzatore a sfere di quarzo costituito da una vaschetta scoperta contenente sfere di quarzo minute in cui è raggiunta una temperatura di circa 250 gradi centigradi; la sterilizzazione è effettuata mediante l’inserimento per pochi secondi di uno strumento fra le sfere.
3. Il controllo di cui all’articolo 30, comma 5 può essere sostituito da adeguate verifiche tecniche.
Art. 32
- Disinfezione ad alto livello
1. Per disinfezione ad alto livello si intende il procedimento mediante il quale si ottiene la distruzione di tutti i microorganismi patogeni ad eccezione delle spore.
2. La disinfezione ad alto livello può essere ottenuta mediante calore ovvero per via chimica mediante l’immersione degli strumenti in soluzioni acquose disinfettanti già confezionate o da approntare sul momento.
3. La disinfezione ad alto livello è eseguita solo sugli oggetti che non possono essere sottoposti a sterilizzazione ovvero a trattamenti con l’impiego di calore.
Art. 33
- Fasi comuni per la sterilizzazione e disinfezione
1. Preliminarmente alla sterilizzazione e alla disinfezione l’operatore:
a) immerge gli strumenti in soluzioni detergenti e disinfettanti per almeno 30 minuti ovvero per un periodo ridotto a pochi minuti se viene utilizzato un apparecchio ad ultrasuoni;
b) successivamente lava e spazzola gli strumenti in acqua corrente;
c) dopo ulteriore sciacquatura in acqua corrente, asciuga gli strumenti con salviette monouso.
Art. 34
- Autoclave e stufa a secco
1. L’uso dell’autoclave di cui all’articolo 31, comma 2, lettera a) è preferito a parità di condizioni con gli altri apparecchi del medesimo comma 2.
2. L’autoclave e la stufa di cui, rispettivamente, all’articolo 31, comma 2, lettera a) e lettera b), possono essere utilizzati contemporaneamente per la sterilizzazione di più strumenti.
3. La sterilizzazione mediante autoclave o stufa a secco è preferibilmente eseguita mediante l’introduzione degli strumenti in apposite buste corredate di indicatori chimici della temperatura raggiunta tramite viraggio cromatico.
4. Le buste di cui al comma 3 recano la data di sterilizzazione e la relativa scadenza, sono sigillate al momento della loro collocazione sui vassoi porta oggetti della camera sterilizzatrice e possono essere utilizzate anche dopo la sterilizzazione come custodia degli strumenti fino al momento in cui sono usati per un utente.
5. Nel caso in cui non si utilizzano le buste di cui al comma 3, gli strumenti da sterilizzare sono collocati sul vassoio portaoggetti della camera di sterilizzazione in modo che non si verifichino contatti; successivamente all’effettuazione della sterilizzazione, gli strumenti rimangono conservati nell’apparecchio fino alla loro utilizzazione ovvero possono essere trasferiti in appositi contenitori costituiti anche da espositori con lampade germicide a raggi ultravioletti a condizione che:
a) tali contenitori siano sterili o disinfettati ad alto livello;
b) si abbia cura di rimuovere gli strumenti dallo sterilizzatore con l’ausilio di guanti sterili o di pinze sterili oppure disinfettate ad alto livello.
6. In entrambe le procedure di cui ai commi 3 e 5 sul vassoio portaoggetti della camera di sterilizzazione è collocato un indicatore chimico della temperatura raggiunta.
Art. 35
- Sterilizzatore a sfere di quarzo
1. L’utilizzazione dello sterilizzatore a sfere di quarzo di cui all’articolo 31, comma 2, lettera c) è consentito soltanto per strumenti di piccole dimensioni ovvero per la sterilizzazione della parte operativa dello strumento.
2. Gli strumenti sono rimossi dalla cavità contenente le sfere di quarzo afferrandoli a livello dell’impugnatura ovvero utilizzando pinze sterili o disinfettate ad alto livello.
3. Nel caso in cui la sterilizzazione sia limitata alla parte operativa dello strumento, l’operatore osserva idonee cautele per la mancata sterilizzazione dell’impugnatura.
4. Gli strumenti sterilizzati sono riposti in appositi contenitori sterilizzati o disinfettati ad alto livello.
5. Per la conservazione degli strumenti sterilizzati possono essere utilizzati espositori con lampade germicide, avendo in ogni caso cura di non sovrapporre gli strumenti fra di loro.
Art. 36
- Disinfezione ad alto livello
1. La disinfezione ad alto livello in via chimica è effettuata mediante immersione degli strumenti in soluzioni disinfettanti di cui all’articolo 32, comma 2 per il periodo di tempo indicati dal produttore del disinfettante.
2. Compiuto il periodo di tempo di cui al comma 1, l’operatore provvede a:
a) estrarre gli strumenti dal disinfettante mediante pinze sterili o disinfettate ad alto livello;
b) lavarli in acqua sterile;
c) asciugarli mediante teli sterili.
3. In attesa di utilizzazione, gli strumenti sono riposti in contenitori sterili o disinfettati ad alto livello; a tal fine possono essere utilizzati apparecchi espositori corredati di lampade germicide a raggi ultravioletti.
SEZIONE II
- Strumentazione
Art. 37
- Strumenti soggetti a detersione e disinfezione
1. Sono tenuti in perfette condizioni di pulizia e puliti dopo ogni utilizzazione con soluzioni detergenti e disinfettante i seguenti strumenti:
a) vasche;
b) apparecchiature per abbronzatura;
c) impianti di sauna;
d) bagno turco;
e) bagno di vapore.
2. Sono tenuti in perfette condizioni di pulizia e puliti con soluzioni detergenti e disinfettante nonché protetti con lenzuoli monouso di tipo tessuto non tessuto i seguenti strumenti:
a) carrelli e lettini per massaggi e altre prestazioni in ambito estetico;
b) poltrone per trattamenti estetici.
Art. 38
- Aghi
1. Gli aghi per depilazione con diatermocoagulazione sono esclusivamente monouso ed eliminati dopo ogni prestazione.
2. È vietato l’uso ripetuto, anche sulla stessa persona, degli aghi di cui al comma 1.
Art. 39
- Strumenti acuminati o taglienti
1. Gli strumenti acuminati o taglienti per manicure e pedicure estetico sono di norma monouso.
2. Se non monouso, gli strumenti acuminati o taglienti sono sostituiti dopo ogni prestazione e preliminarmente alla successiva utilizzazione sono lavati, spazzolati, disinfettati e sterilizzati (65)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R, art. 6.

secondo le procedure disciplinate dalla sezione I del presente capo.
3. Gli strumenti acuminati o taglienti monouso sono raccolti e smaltiti in appositi contenitori rigidi, in materiale che permette l’introduzione in sicurezza dello strumento ed in modo da evitare fuoriuscite accidentali.
Art. 40
- Biancheria
1. Ogni capo di biancheria utilizzato è sostituito dopo ogni prestazione.
2. Preliminarmente all’impiego, la biancheria usata è lavata con temperatura a 90 gradi centigradi.
3. Per quei capi di biancheria non sottoponibili ai lavaggi di cui al comma 2, si provvede con temperature dell’acqua non inferiori a 60 gradi centigradi, preferibilmente usando un disinfettante, compresa candeggina, prima dell’ultimo risciacquo.

Note del Redattore:

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Parola inserita con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 1.

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Lettera abrogata con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 2.

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Parola soppressa con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 2.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 2.

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Parola così sostituita con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 2.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 2.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 3.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 4.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 4.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R R, art. 5.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 6.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 7.

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Parola inserita con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 8.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 8.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 8.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 8.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 9.

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Cifra così sostituita con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 9.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 9.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 10.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 11.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 12.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 13.

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Comma inserito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 13.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 14.

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Articolo abrogato con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 15.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 16.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 16.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 17.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 18.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 19.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 20.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R art. 21.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 21.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 22.

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Parola così sostituita con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 23.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 24.

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Parola soppressa con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 25.

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Parola così sostituita con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 25.

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Lettera abrogata con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 25.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 25.

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Alinea così sostituita con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 26.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 26.

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Cifra così sostituita con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 27.

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Capo inserito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 28.

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Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 29, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 10.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 30.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 31.

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Comma inserito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 31.

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Periodo così sostituito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 34.

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Cifra così sostituita con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 35.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 31/R , art. 1.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 31/R , art. 2.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 31/R , art. 3.

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 31/R , art. 4.

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Articolo aggiunto con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 31/R , art. 5.

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Comma inserito con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 31/R , art. 6.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 1.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 2.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 2.

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Lettera così sostituita con con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 3.

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Comma inserito con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 3.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 4.

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Lettera così sostituita con con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 5.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 6.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 7.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 8.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 9.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 11.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 11.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 12.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 12.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 13.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 13.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 14.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 15.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 15.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 15.

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Allegato A abrogato con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 16.

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Numero aggiunto all' Allegato B con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 17.

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Numero aggiunto all' Allegato C con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 18.

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Parole aggiunte all' Allegato F con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 19.

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Parole aggiunte all' Allegato G con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 20.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.