Regolamento 2 ottobre 2007, n. 47/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing).
Bollettino Ufficiale n. 31, parte prima, del 10 ottobre 2007
CAPO I
- Oggetto
Art. 79
- Oggetto
1. Ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera c) della legge, il presente titolo disciplina le modalità di espressione del consenso.
2. Ai fini del presente regolamento per consenso informato si intende la volontà liberamente espressa nelle forme in esso previste dal richiedente maggiore di età ovvero dal genitore o dal tutore in relazione a:
a) autorizzazione ai trattamenti;
b) presa d’atto dei rischi legati all'esecuzione e sulle precauzioni da tenere dopo l'effettuazione del trattamento.
Note del Redattore:
Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 29, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 10.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.