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Regolamento 2 ottobre 2007, n. 47/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing).

Bollettino Ufficiale n. 31, parte prima, del 10 ottobre 2007

CAPO I
- Requisiti minimi strutturali
SEZIONE I
- Requisiti comuni di spazi e locali
Art. 1
- Definizione ed oggetto
1. Ai fini del presente regolamento si intende:
a) per operatore, colui che esegue trattamenti di estetica ovvero tatuaggi o piercing in possesso dei requisiti formativi di cui all’articolo 10 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing); (58)

Parole soppresse con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R, art. 1.

b) per richiedente, il soggetto che domanda l’effettuazione su di sé dei trattamenti di estetica o necessari all’esecuzione di tatuaggi o piercing;
c) per carattere minimo dei requisiti, la loro inderogabilità in senso limitativo ad opera dei regolamenti comunali, ai sensi del combinato disposto degli articoli 5 e 6 della legge;
d) per legge, la legge regionale 28 del 2004.
2. Ai fini dell’applicazione della legge e del presente regolamento le attività di estetica ricomprendono le attività di onicotenica di cui al capo IV del presente titolo.
3. Nel caso in cui le attività di estetica e di tatuaggio e piercing siano svolte in alberghi e palestre:
a) si applicano i requisiti strutturali, gestionali ed igienico-sanitari stabiliti dal presente regolamento e dai regolamenti comunali;
b) ai titolari delle strutture, se non operatori, non è richiesto il possesso dei requisiti formativi previsti dal presente regolamento.
4. Il presente titolo disciplina i requisiti minimi strutturali, gestionali ed igienico-sanitari per l’esercizio delle attività di estetica nonché le modalità di utilizzo delle relative attrezzature e costituisce attuazione dell’articolo 5, comma 1, lettere a) e b) della legge.
5. Ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera a) della legge, il presente capo detta i requisiti minimi strutturali dei locali in cui sono effettuate le attività di estetica come definite dall’articolo 1, comma 1 della legge e dal comma 2 del presente articolo.
Art. 2
- Spazi e locali
1. Gli immobili in cui si esercitano le attività di estetica si compongono, secondo le modalità prescritte dal presente regolamento, dei seguenti spazi o locali destinati a:
a) esercizio dell’attività e attesa della clientela;
c) servizio igienico;
d) ripostiglio;
e) spogliatoio;
f) eventuali corridoi e disimpegni.
Art. 3
- Requisiti comuni
1. Gli immobili in cui si esercitano le attività di estetica sono forniti di:
a) acqua potabile;
b) impianto per la raccolta e lo smaltimento dei liquami conformi al regolamento edilizio comunale; è vietato ubicare le bocche di estrazione delle fosse biologiche all’interno degli spazi di cui all’articolo 2, salvo eventuali deroghe previste dal regolamento edilizio per edifici esistenti e nel caso in cui non sia possibile l’ubicazione di tali bocche in area scoperta.
2. L’altezza dei locali doccia, servizio igienico, ripostiglio e spogliatoio ha le seguenti caratteristiche minime:
a) un’altezza media non inferiore a 2,4 metri;
b) nel caso di soffitti inclinati l’altezza minima non è inferiore a 2 metri;
c) nel caso di soffitti piani che presentino discontinuità di altezze l’altezza minima non è inferiore a 2,2 metri;
3. L’aerazione dei locali doccia, servizio igienico (3)

Parola soppressa con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R, art. 2.

e spogliatoio ha le seguenti caratteristiche minime:
a) aerazione naturale e diretta mediante finestre; (4)

Parole soppresse con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R, art. 2.

b) in difetto dei requisiti di cui alla lettera a) del presente comma, è installato un impianto di aspirazione (5)

Parola così sostituita con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R, art. 2.

forzata conforme alle prescrizioni del regolamento edilizio comunale.
4. I locali con box doccia, servizio igienico e spogliatoio dispongono di illuminazione adeguata, anche artificiale.(6)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R, art. 2.

5. In tutti i locali del presente capo:
a) ogni superficie di lavoro o di appoggio sono in materiale facilmente lavabile e disinfettabile;
b) le pareti sono realizzate o rivestite in materiale facilmente lavabile e disinfettabile per almeno 2 metri di altezza;
c) i pavimenti presentano una superficie unita e compatta, antisdrucciolevole nonché facilmente lavabile e disinfettabile.
SEZIONE II
- Zona operativa e di attesa
Art. 4
- Locali di esercizio dell'attività e di attesa
1. I luoghi per l’esercizio delle attività di estetica sono composti da uno o più spazi o locali destinati:
a) alle postazioni di lavoro ossia i locali in cui l’operatore esegue qualsiasi trattamento estetico;
b) all’attesa della clientela.
1 bis. L'utilizzo delle apparecchiature laser di classe 3B e 4 e delle apparecchiature ad impulsi luminosi deve avvenire in locali che consentono il rispetto delle norme di protezione previste per tali apparecchiature dal decreto ministeriale 12 maggio 2011, n. 110, (Regolamento di attuazione dell'art. 10, comma 1, della legge 4 gennaio 1990, n. 1, relativo agli apparecchi elettromeccanici utilizzati per l'attività di estetica). (59)

Comma aggiunto con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R, art. 2.

2. Nei locali destinati all’attesa della clientela è affisso un avviso sulle finalità e modalità del trattamento dei dati nonché sui diritti degli interessati e sulle altre informazioni di cui all’Sito esternoarticolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). (60)

Parole soppresse con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R, art. 2.

2 bis. La manicure, il pedicure ed il make – up possono essere eseguite anche al domicilio del committente. La manicure e il pedicure devono essere effettuate con kit monouso sterilizzati. (59)

Comma aggiunto con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R, art. 2.

Art. 5
- Requisiti comuni
1. Le postazioni di lavoro e le cabine di cui all’articolo 10 sono dotate almeno dei seguenti accessori:
a) lavabo con erogazione mediante comando non manuale di acqua corrente sia calda che fredda; (61)

Lettera così sostituita con con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R, art. 3.

b) distributore di sapone liquido;
c) distributore di salviette a perdere o di asciugamani monouso;
d) contenitore di rifiuti con apertura a pedale in materiale impermeabile e disinfettabile;
e) rotolo di carta monouso per la copertura del lettino o della poltrona.
1 bis. Ferma restando l’obbligatorietà della presenza del lavabo con acqua corrente calda e fredda, il requisito di cui al comma 1, lettera a) si applica a coloro che iniziano ad esercitare l'attività di estetica dopo l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Giunta regionale 4 marzo 2014, n. 12/R “Modifiche al decreto del Presidente della Giunta regionale 2 ottobre 2007, n. 47/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 “Disciplina delle attività di estetica, tatuaggio e piercing”)” e a coloro che già la esercitano, nei casi previsti dal comma 2 bis dell’articolo 104. (62)

Comma inserito con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R, art. 3.

2. I locali e le cabine destinati all’utilizzo di apparecchiature o all’effettuazione di trattamenti che non richiedono la manipolazione dei richiedenti possono essere dotati dei soli accessori di cui alle lettere d) ed e) del comma 1. (7)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R, art. 3.

3. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 3, comma 5, lettera b), le pareti del locale o cabina solarium non sono realizzate o rivestite di materiali riflettenti o trasparenti.
Art. 6
- Superficie
1. Le postazioni di lavoro sono ricavate in locali con una superficie conforme a quanto stabilito dal regolamento edilizio comunale per i luoghi di lavoro.
2. Le superfici degli impianti di sauna, bagno turco nonché relative combinazioni e variazioni commerciali e che richiedono comunque l’accesso del cliente al loro interno, sono computate secondo la superficie effettivamente occupata.
3. Il locale di attesa della clientela può essere ricavato all’interno del locale principale dove sono collocate le cabine di cui all’articolo 10 a condizione che sia disponibile uno spazio attrezzato con posti a sedere.(8)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R, art. 4.

Art. 7
- Altezza
1. I locali o le cabine adibite all’esercizio delle attività di estetica hanno un’altezza media non inferiore 2,7 metri.
2. Nel caso di soffitti inclinati l’altezza minima del locale non è inferiore a 2,2 metri.
3. Nel caso di soffitti piani che presentino discontinuità di altezze, l’altezza minima non è inferiore a 2,4 metri.
4. Almeno i due terzi della superficie del locale destinato a zona operativa e di attesa ha altezza uguale o superiore a 2,7 metri.
5. I locali di attesa della clientela hanno un’altezza non inferiore a 2,4 metri.
Art. 8
- Aerazione
1. Le postazioni di lavoro e il locale di attesa della clientela sono dotati di finestre o altri infissi vetrati in grado di garantire i parametri di aerazione naturale prescritti dal regolamento edilizio comunale per i luoghi di lavoro.
2. In alternativa a quanto previsto al comma 1 è consentita l’installazione di impianti di aerazione forzata a condizione che siano:
a) conformi a quanto prescritto dal regolamento edilizio comunale;
b) rispettosi delle norme UNI 10339;
c) rispettosi della normativa (10)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R R, art. 5.

disposizioni comunali sull’impatto acustico.
Art. 9
- Illuminazione
1. Le postazioni di lavoro sono dotate di finestre o altri infissi vetrati in grado di garantire i parametri di illuminazione naturale prescritti dal regolamento edilizio comunale per i luoghi di lavoro.
2. Nel caso di immobili che non garantiscano i parametri di cui al comma 1, l’illuminazione naturale può essere integrata con illuminazione artificiale secondo quanto prescritto dal regolamento edilizio comunale.
3. Nei locali di attesa della clientela e nelle cabine di cui all’articolo 10, comma 2 l’illuminazione naturale può essere sostituita con illuminazione artificiale idonea per intensità e qualità che non dia luogo a fenomeni di abbagliamento secondo la normativa UNI EN 12464-1.(11)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R, art. 6.

Art. 10
- Cabine
1. All’interno dei locali di cui all’articolo 4 possono essere poste cabine per trattamenti estetici dotate di:
a) pareti di altezza non inferiore a 2 metri e aperte nella parte superiore;
b) uno spazio tra il soffitto e la cabina di almeno 30 centimetri che consenta aerazione e illuminazione naturale;
c) superficie minima calpestabile di 6 metri quadrati, al lordo degli arredi.
2. Il requisito di cui alla lettera b) del comma 1 non si applica alle cabine che il cliente utilizza senza la presenza continua dell’operatore.
3. La superficie minima calpestabile al lordo degli arredi è di 3 metri quadrati nelle cabine adibite a trattamenti di:
a) manicure o pedicure estetico;
b) pulizia, trucco e altri trattamenti del viso;
c) solarium viso;
d) solarium integrale ad assetto verticale detto a doccia.
4. Sono esclusivamente eseguiti in appositi locali o cabine i trattamenti estetici che richiedono l’impiego di lampade abbronzanti o di lampade con applicazioni combinate o indipendenti di raggi ultravioletti ed infrarossi.
5. Nei locali o nelle cabine di cui al comma 2 è posto un campanello di chiamata facilmente individuabile e raggiungibile dall’utente.
6. In caso di locali o cabine che utilizzano lampade a raggi ultravioletti:
a) all’esterno un cartello ben visibile avvisa della presenza di sorgenti di radiazioni non ionizzanti;
b) (12)

Parole soppresse con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R, art. 7.

cartelli ben visibili indicano avvertenze e controindicazioni alla esposizione alle radiazioni ultraviolette.
SEZIONE III
- Doccia
Art. 11
- Obbligo di installazione e dotazioni minime
1. L’installazione di una cabina con box doccia (13)

Parola inserita con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R, art. 8.

è obbligatoria nel caso in cui nell’esercizio si effettuino trattamenti al corpo manuali o con apparecchiature quali:
a) massaggi;
b) applicazioni di fanghi o di calore;
c) solarium integrale ad assetto orizzontale; (14)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R, art. 8.

d) bagno turco;
e) bagno di vapore;
f) sauna.
2. Il box (15)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R, art. 8.

doccia è accessibile direttamente dalle cabine o dai locali in cui vengono eseguiti i trattamenti di cui al comma 1, salvo quanto stabilito dal comma 4.
3. L’accesso al box doccia o all’antistante spogliatoio non può avvenire direttamente dal servizio igienico qualora sia l’unico presente nell’esercizio.(16)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R, art. 8.

4. Il box (15)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R, art. 8.

doccia può essere collocata in un locale apposito esclusivo ovvero anche nel locale destinato a spogliatoio purché in apposito spazio e sia usufruibile senza transito nello spazio o locale destinato all’attesa della clientela.
5. La cabina doccia dispone di un campanello di chiamata a tirante con apposito pulsante di sgancio.(14)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R, art. 8.

Art. 12
- Superficie
3. Lo spazio della cabine di cui all’articolo 10 non comprende la superficie destinata al box (17)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R, art. 9.

doccia.
SEZIONE IV
- Servizi igienici
Art. 13
- Obbligo di installazione e dotazioni minime
1. Gli immobili in cui sono esercitate le attività di estetica dispongono di servizi igienici minimi prescritti dal regolamento edilizio comunale che in ogni caso non abbiano caratteristiche inferiori alle seguenti:
a) un lavabo per ogni dieci addetti;
b) un wc per ogni dieci addetti.
2. I servizi igienici possono essere usati indifferentemente sia dalla clientela che dagli addetti all’esercizio.
3. Il lavabo dispone di:
a) acqua corrente calda e fredda erogata mediante comando non manuale;
b) distributore asciugamani monouso;
c) sapone a dispensa.
4. L’accesso ai servizi igienici avviene senza uscire dall’esercizio.
Art. 14
- Antibagno
1. L’accesso ai servizi igienici avviene da uno spazio di disimpegno o da un antibagno dove può essere installato il lavabo con le caratteristiche di cui all’articolo 13, comma 3.
2. L’antibagno può essere usato come locale spogliatoio qualora ne abbia i requisiti di cui alla sezione VI del presente capo.
3. Il disimpegno e l’antibagno non possono essere utilizzati per deposito di arredi, attrezzature, scorte e altro materiale non finalizzato alla detersione della persona.
Art. 15
- Superficie
1. Gli eventuali servizi igienici addizionali a quello con i requisiti di visibilità condizionata in attuazione del comma 2 dell'articolo 101, (21)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R, art. 11.

hanno superficie non inferiore a quanto prescritto dal regolamento edilizio comunale per gli ambienti di servizio dei luoghi di lavoro dotati di wc e lavabo e comunque complessivamente non inferiore a 1,20 metri quadrati con un lato di almeno 0,90 metri.
2. Il locale ad esclusiva presenza del wc ha una superficie adeguata stabilita dal regolamento edilizio comunale.
Art. 16
- Aerazione
1. Le caratteristiche di aerazione di cui all’articolo 3, comma 3 si applicano all'antibagno se utilizzato come spogliatoio.(22)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R, art. 12.

SEZIONE V
- Ripostiglio
Art. 17
- Obbligo e dotazioni minime
1. Gli immobili in cui si esercitano le attività di estetica dispongono di un locale o di una cabina o di uno spazio (23)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R, art. 13.

adibiti a deposito di materiali in uso nell’esercizio compresi prodotti e attrezzature per la pulizia nonché contenitori di rifiuti e per biancheria sporca.
2. Nel ripostiglio possono essere poste apparecchiature usate in modo discontinuo comprese l’eventuale lavatrice e la macchina asciugabiancheria.
3. Il ripostiglio può essere usato come locale spogliatoio qualora ne abbia i requisiti di cui alla sezione VI del presente capo.
4. Il ripostiglio è inoltre dotato di:
a) lavello per la pulizia con dimensioni adeguate per il lavaggio di stracci e l’attingimento dell’acqua con secchio di medie dimensioni;
b) due contenitori di materiale impermeabile e disinfettabile con coperchio ed apribili a pedale destinati, rispettivamente, alla biancheria sporca e ai rifiuti solidi.
4 bis. In alternativa a quanto disposto dalla lettera a) del comma 4, il lavello può essere collocato, alternativamente:
a) in uno spazio esterno di pertinenza dell’esercizio;
b) in altro spazio interno all’esercizio ad esclusione delle cabine e degli spazi di attesa per la clientela.(24)

Comma inserito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R, art. 13.

Art. 18
- Superficie
1. La superficie del ripostiglio è adeguata all'attività svolta nell'esercizio.(25)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R, art. 14.

Art. 19
- Aerazione
SEZIONE VI
- Spogliatoio
Art. 20
- Obbligo
1. (63)

Parole soppresse con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R, art. 4.

L’immobile in cui si esercitano le attività di estetica è dotato di uno spazio adibito a deposito individuale ad uso degli addetti.
2. Qualora nell’immobile lavorino oltre dieci addetti, un apposito locale è adibito ad uso esclusivo di spogliatoio.
Art. 21
- Armadietti
1. Ogni operatore dispone di un armadietto individuale a doppio scomparto anche sovrapposto, ad esclusivo uso di deposito separato degli abiti privati e dell’indumento da lavoro.
2. Gli armadietti di cui al comma 1:
a) hanno superfici lavabili, impermeabili e disinfettabili;
b) possono essere a scomparto unico se gli addetti utilizzano abbigliamento da lavoro monouso;
c) hanno dimensioni sufficienti alla custodia degli abiti personali appesi in verticale, ad esclusione dei camici che possono essere deposti piegati in uno scomparto piccolo.
3. È vietato collocare gli armadietti nel servizio igienico.
Art. 22
- Superficie
1. Gli addetti possono cambiarsi in un locale apposito adibito a spogliatoio in uso anche alla clientela ovvero all’interno del ripostiglio o dell’antibagno a condizione che sia consentita la corretta collocazione degli armadietti di cui all’articolo 21. (27)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R, art. 16.

Art. 23
- Pareti ed aerazione
1. Nel caso in cui una cabina sia adibita a spogliatoio:
a) le pareti, realizzate o rivestite in materiale facilmente lavabile e disinfettabile, hanno un’altezza non inferiore a 2 metri;
b) nel caso di assenza di finestre o d’impianto d’aerazione diretta nella cabina, le pareti della medesima si interrompono ad almeno 30 centimetri dal soffitto in modo da usufruire indirettamente dell’areazione dell’ambiente circostante.
2. Per i casi diversi dal comma 1 resta fermo quanto previsto dall’articolo 3, comma 3 e comma 5, lettera b).

Note del Redattore:

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Parola inserita con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 1.

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Lettera abrogata con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 2.

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Parola soppressa con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 2.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 3.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 4.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 4.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R R, art. 5.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 6.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola inserita con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 8.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 9.

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Cifra così sostituita con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 9.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 10.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 12.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 13.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 14.

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Articolo abrogato con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 15.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 16.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 16.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 17.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 18.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 19.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 20.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R art. 21.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 21.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 22.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 23.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 24.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola soppressa con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 25.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 25.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera abrogata con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 25.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 25.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Alinea così sostituita con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 26.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 26.

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Cifra così sostituita con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 27.

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Capo inserito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 28.

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Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 29, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 10.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 30.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 31.

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Comma inserito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 31.

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Periodo così sostituito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 34.

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Cifra così sostituita con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 35.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 31/R , art. 1.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 31/R , art. 2.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 31/R , art. 3.

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 31/R , art. 4.

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Articolo aggiunto con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 31/R , art. 5.

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Comma inserito con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 31/R , art. 6.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 1.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 2.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 2.

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Lettera così sostituita con con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 3.

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Comma inserito con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 3.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 4.

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Lettera così sostituita con con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 5.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 6.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 7.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 8.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 9.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 11.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 11.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 12.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 12.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 13.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 13.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 14.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 15.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 15.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 15.

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Allegato A abrogato con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 16.

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Numero aggiunto all' Allegato B con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 17.

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Numero aggiunto all' Allegato C con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 18.

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Parole aggiunte all' Allegato F con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 19.

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Parole aggiunte all' Allegato G con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 20.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.