Regolamento 2 ottobre 2007, n. 47/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing).
Bollettino Ufficiale n. 31, parte prima, del 10 ottobre 2007
Art. 97
- Per corso formativo di tecnico qualificato di tatuaggio per tecnico qualificato in piercing
1. Coloro che, in possesso della qualifica di tecnico in piercing, intendono svolgere attività di tatuaggio, conseguono la corrispondente qualifica mediante il superamento di un esame finale.
2. Per essere ammessi al superamento dell’esame finale di cui al comma 1, è necessario lo svolgimento di un percorso formativo della durata di trecentotrenta ore per le competenze relative all’area tecnico-professionale di cui all’allegato I.
3. Il percorso formativo di cui al comma 2 prevede esercitazioni pratiche in aule attrezzate ad integrazione delle lezioni teoriche su materiale inerte.
4. Lo stage di cui all’allegato I ha una durata minima del 30 per cento del monte ore complessivo.
Note del Redattore:
Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 29, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 10.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.