Regolamento 2 ottobre 2007, n. 47/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing).
Bollettino Ufficiale n. 31, parte prima, del 10 ottobre 2007
Art. 96
- Aggiornamento per coloro che esercitano attività di piercing
1. Ai sensi dell’articolo 10, comma 6 della legge, coloro che esercitano attività di piercing partecipano ogni cinque anni ad un corso di aggiornamento della durata di venti ore, al termine del quale è previsto lo svolgimento di un test finale.
2. Gli obiettivi di competenza relativi al corso di aggiornamento di cui al comma 1 si riferiscono alle unità formative dell’area igienico-sanitaria.
Note del Redattore:
Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 29, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 10.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.