Regolamento 2 ottobre 2007, n. 47/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing).
Bollettino Ufficiale n. 31, parte prima, del 10 ottobre 2007
Art. 90
- Percorso formativo per il conseguimento della qualifica di tecnico qualificato in tatuaggio
1. La qualifica professionale di tecnico qualificato in tatuaggio si intende conseguita mediante il superamento di un esame finale preceduto dallo svolgimento di un percorso formativo, che prevede la partecipazione ad un corso della durata di seicento ore, il cui standard minimo è specificato nell’allegato I al presente regolamento.
2. Per accedere al corso di cui al comma 1 occorre aver conseguito alternativamente:
a) diploma di istruzione di secondo ciclo;
b) qualifica professionale di secondo livello;
c) diploma di scuola secondaria di primo ciclo ed esperienza lavorativa biennale.
Note del Redattore:
Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 29, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 10.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.