Regolamento 2 ottobre 2007, n. 47/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing).
Bollettino Ufficiale n. 31, parte prima, del 10 ottobre 2007
Art. 9
- Illuminazione
1. Le postazioni di lavoro sono dotate di finestre o altri infissi vetrati in grado di garantire i parametri di illuminazione naturale prescritti dal regolamento edilizio comunale per i luoghi di lavoro.
2. Nel caso di immobili che non garantiscano i parametri di cui al comma 1, l’illuminazione naturale può essere integrata con illuminazione artificiale secondo quanto prescritto dal regolamento edilizio comunale.
3. Nei locali di attesa della clientela e nelle cabine di cui all’articolo 10, comma 2 l’illuminazione naturale può essere sostituita con illuminazione artificiale idonea per intensità e qualità che non dia luogo a fenomeni di abbagliamento secondo la normativa UNI EN 12464-1.(11)
Note del Redattore:
Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 29, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 10.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.