Regolamento 2 ottobre 2007, n. 47/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing).
Bollettino Ufficiale n. 31, parte prima, del 10 ottobre 2007
Art. 86
- Percorsi formativi di tecnico qualificato di piercing e tatuaggio per estetisti
1. Ai sensi dell’articolo 10, comma 4 della legge, coloro che hanno conseguito la qualifica di estetista ed intendono svolgere attività di tatuaggio o piercing sono tenuti a conseguire le corrispondenti qualifiche mediante il superamento di un esame finale preceduto dallo svolgimento del relativo percorso formativo abbreviato di cui agli allegati M e N.
Note del Redattore:
Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 29, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 10.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.