Regolamento 2 ottobre 2007, n. 47/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing).
Bollettino Ufficiale n. 31, parte prima, del 10 ottobre 2007
Art. 84
- Documentazione
1. Ai fini dell’ottenimento dell’autorizzazione, l’organizzatore della manifestazione pubblica comunica al comune l’elenco degli operatori con l’indicazione completa delle generalità.
2. Al termine della manifestazione gli operatori consegnano le schede del consenso informato agli organizzatori che le conservano almeno per il periodo di prescrizione degli illeciti amministrativi.
Note del Redattore:
Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 29, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 10.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.