Regolamento 2 ottobre 2007, n. 47/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing).
Bollettino Ufficiale n. 31, parte prima, del 10 ottobre 2007
Art. 82
- Requisiti strutturali
1. In occasioni di manifestazioni pubbliche di carattere temporaneo, nella segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 7 della legge (67) è attestata la presenza dei seguenti requisiti:
a) predisposizione di apposite aree attrezzate per l’esercizio in via esclusiva delle attività autorizzate, anche in forma promiscua, con le seguenti caratteristiche:
1) separazione e delimitazione mediante pareti facilmente lavabili e disinfettabili;
2) presenza di contenitori appositi per rifiuti speciali da smaltire ai sensi degli articoli 29, comma 2 e 57.
b) presenza di servizi igienici e spogliatoi per gli operatori.
2. L’Azienda USL verifica l’idoneità del luogo allo svolgimento della manifestazione pubblica.
Note del Redattore:
Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 29, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 10.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.