Regolamento 2 ottobre 2007, n. 47/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing).
Bollettino Ufficiale n. 31, parte prima, del 10 ottobre 2007
Art. 81
- Informativa e consenso
1. Ai sensi dell’articolo 4, comma 4 della legge, l’operatore informa sul tipo di operazioni da effettuarsi, sui rischi legati all’esecuzione nonché sulle precauzioni da osservare dopo il trattamento.
2. L’operatore consegna al richiedente ovvero al tutore o genitore apposita informativa scritta il cui modello è approvato con decreto dirigenziale della competente struttura regionale.
3. Successivamente agli adempimenti di cui all’articolo 80 e prima dell’esecuzione del trattamento, il richiedente ovvero il genitore o il tutore sottoscrive il modulo del consenso informato di cui agli allegati D ed E del presente regolamento anche nelle parti concernenti l’autorizzazione al trattamento dei dati in osservanza del d.lgs. 196/2003.
4. L’operatore inoltre:
a) custodisce l’originale dei moduli sottoscritti in modo da consentirne un’ordinata conservazione e un’agevole consultazione per eventuali controlli, nell’osservanza delle norme vigenti in tema di trattamento dei dati;
b) se richiesto, rilascia copia del modulo del consenso informato al richiedente ovvero al genitore o al tutore.
5. È consentito, per il consenso informato, l’uso di modulistica diversa a condizione che contenga tutte le indicazioni di quella allegata al presente regolamento.
Note del Redattore:
Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 29, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 10.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.